![Autorizzazione paesaggistica: è necessaria anche in caso di tolleranze costruttive?](https://www.rinnovabili.it/wp-content/uploads/2025/02/Autorizzazione-paesaggistica-e-necessaria-anche-in-caso-di-tolleranze-costruttive_-.jpg)
Le recenti Linee Guida sul Salva Casa pubblicate dal MIT confermano la difficoltà di interpretazione normativa che avvolge la legislazione italiana in tema di sanatoria edilizia. Tra i chiarimenti arrivati con le 42 pagine del documento ministeriale entra di diritto nell’elenco anche il tema dell’autorizzazione paesaggistica legata al nuovo regime ampliato di tolleranze costruttive ed esecutive.
Entriamo nel dettaglio per comprendere meglio come cambiano le tolleranze paesaggistiche dopo il Decreto Salva Casa.
Tolleranze anche in zona sismica
Il Decreto Salva Casa n. 69/2024, poi convertito nella Legge n.105/2024 ha ampliato il perimetro delle tolleranze costruttive per gli incrementi realizzati prima del 24 maggio 2024. La nuova sanatoria edilizia ha modificato l’articolo 34-bis del testo Unico Edilizia determinando che, anche uno scostamento superiore all’attuale tolleranza del 2% rispetto alle misure progettuali, non costituisce violazione edilizia né necessitano di autorizzazione paesaggistica, nel caso in cui l’immobile sia sottoposto a vincolo.
Il comma 1-bis introduce tolleranze percentuali incrementali per il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari.
Le nuove tolleranze costruttive sono pari a:
- 2% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile superiore ai 500 metri quadrati;
- 3% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 300 e i 500 metri quadrati;
- 4% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile compresa tra i 100 e i 300 metri quadrati;
- 5% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 100 metri quadrati;
- 6% delle misure previste nel titolo abilitativo per le unità immobiliari con superficie utile inferiore ai 60 metri quadrati.
Per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche che non siano classificate a bassa sismicità il tecnico dovrà attestare che gli interventi rientranti nelle soglie di tolleranza rispettino le prescrizioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche poste dal Testo unico.
La disposizione è, in sostanza, funzionale a verificare se gli interventi rientranti nell’ambito applicativo delle c.d. tolleranze costruttive siano in linea con le prescrizioni previste per l’edificazione delle costruzioni in area sismica.
Via libera alle Tolleranze paesaggistiche
Arriviamo al tema cruciale: nel caso di immobili sottoposti a vincolo che rientrano nel regime delle tolleranze costruttive è necessaria l’autorizzazione paesaggistica?
Prima del Salva Casa, il TUE non forniva una vera e propria risposta al quesito.
Con la sanatoria edilizia del dl 69/2024 invece si stabilisce che gli interventi realizzati entro il 24 maggio 2024 e che rientrano nelle tolleranze costruttive, sono soggetti al regime previsto dall’articolo 2, comma 1, del Dpr 13 febbraio 2017, n. 31 e che disciplina le opere non soggette ad autorizzazione paesaggistica.
Insomma un efficace giro di parole che di fatto non risponde esplicitamente al quesito, lasciando però aperta la possibilità di soprassedere all’autorizzazione paesaggistica.
Per nostra fortuna, ci hanno pensato le Faq del MIT a mettere in chiaro le cose, stabilendo che gli interventi difformi ma dentro le tolleranze costruttive tra il 2% e il 6%, non necessitano di autorizzazione paesaggistica.