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Patente a punti, l’autocertificazione non basta per ottenerla

Autocertificazione Patente a punti NON basta per ottenerela
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Chi ha inviato esclusivamente l’autocertificazione e non ha fatto istanza non potrà operare nei cantieri a decorrere dal 1° novembre 2024

Si sa, la fretta è nemica della perfezione. Ma in questo caso non aiuta nemmeno a raggiungere la sufficienza. Il problema da risolvere questa volta riguarda l’Autocertificazione per la Patente a punti per i cantieri edili, una “facilitazione” immaginata dall’Ispettorato Nazionale del lavoro (INL) che in realtà ha generato confusione. 

Il rischio è alto e interessa proprio coloro che pensano di essere al riparo dai controlli ed in regola con la documentazione necessaria per ottenere il rilascio della patente, ma che in realtà potrebbero vedersi costretti ad interrompere il proprio lavoro in cantiere per mancanza di tale documentazione.

Proviamo a capire meglio.

L’autocertificazione per la patente a crediti non basta!

L’origine delle incomprensioni è la circolare n. 4 del 23 settembre 2024 dell’INL contenente le indicazioni e la modulistica necessaria da compilare per richiedere la patente a punti per i cantieri edili temporanei e mobili.

Il documento sottolinea la possibilità, per coloro che sono già impegnati in un cantiere aperto prima del 1° ottobre 2024, di inviare una dichiarazione o autocertificazione tramite PEC contenente i requisiti richiesti per il rilascio della patente edilizia. 

Una procedura concepita dall’INL come un elemento “trasitorio” per accompagnare le imprese e i lavoratori autonomi ad un graduale approccio al sistema della Patente a Crediti. 

Quello che però forse non era del tutto chiaro è che la sola autocertificazione per la patente a punti non è sufficiente per il rilascio del documento.

Cosa fare dopo l’invio dell’autocertificazione per la patente a punti

La situazione era talmente confusa che l’INL ha deciso di intervenire con una nota inviata alle Associazioni e agli Ordini Professionali. 

Nella nota si evince chiaramente che: “la trasmissione della PEC non comporta il rilascio della patente essendo necessario, a tal fine, formalizzare l’istanza tramite il Servizio online”.

Di conseguenza la procedura da seguire per coloro che hanno già inviato l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva contenente i requisiti richiesti dal Decreto sarà la seguente: 

Attenzione: come sottolinea l’INL, coloro i quali abbiano inviato esclusivamente l’autocertificazione e non abbiano fatto istanza sul Portale non potranno operare nei cantieri temporanei e mobili a decorrere dal 1° novembre 2024. 

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