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Approvata dal Senato la Legge Salva Casa: cosa cambia per la sanatoria edilizia

Legge Salva Casa
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Si attende ora la pubblicazione in GU, ma il testo approvato è già in vigore dal 24 maggio 2024

Si è concluso in Senato nel pomeriggio di ieri l’iter di conversione della Legge Salva Casa riferita al Dl n.69/2024. L’esame in Aula è stato estremamente veloce vista la data limite per la pubblicazione in GU fissata per il 28 luglio. 

La Legge sulla Sanatoria edilizia passa senza ulteriori modifiche, nonostante un tentativo di sollevare una questione pregiudiziale sul testo da parte del M5S, poi respinta dal Senato.

Rispetto alla sua versione iniziale sotto forma di Decreto, la norma si è completamente trasformata dopo il passaggio in sede referente alla Camera. 

Molteplici le modifiche introdotte che introducono una sanatoria semplificata anche per abusi edilizi considerati variazioni essenziali e che non rispettano i vincoli paesaggistici. 

Tra le soluzioni approvate più discusse, c’è anche la questione dei micro appartamenti, fortemente voluta dal Ministro Salvini per liberalizzare molte situazioni abitative nelle grandi città. Grande assente il “Salva Milano” che nei primi emendamenti proposti sembra potesse bypassare la procura, eliminando con un colpo di spugna le attività di indagine su quasi 150 torri milanesi. Vediamo nel dettaglio quali cambiamenti introduce la Legge Salva Casa.

Stato legittimo

La disciplina sullo stato legittimo viene semplificata e sarà rappresentato alternativamente:

Lo stato legittimo sarà dichiarato solo dopo la presentazione del titolo edilizio che legittima le due condizioni appena elencate. 

I titoli idonei a stabilire lo stato legittimo, previo pagamento delle relative sanzioni o oblazioni sono:

Sarà poi necessario pagare una sanzione in base alla fattispecie di abuso commesso:

Elemento importante introdotto in fase di lavori alla Camera, è la separazione tra stato legittimo delle singole unità immobiliari rispetto all’intero stabile.

La Legge Salva Casa sottolinea che, ai fini della dimostrazione dello stato legittimo:

Cambio Destinazione d’Uso

Il Cambio di destinazione d’uso è ammesso con o senza opere. Nello specifico, si considera “senza opere” anche se comporta l’esecuzione di lavori in edilizia libera.

Il cambio è ammesso all’interno della stessa categoria funzionale nel rispetto degli strumenti urbanistici comunali.

E’ sempre ammesso il cambio di destinazione d’uso tra categorie diverse quali: a) residenziale; a-bis) turistico-ricettiva; b) produttiva e direzionale; c) commerciale; d) rurale.

Il cambio tra le precedenti categorie funzionali (ad eccezione di quella rurale) è sempre ammesso se l’unità immobiliare si trova in zona A, B o C, e se è conforme a quella prevalente nell’immobile. 

Passaggio importante è l’eliminazione dell’obbligo di reperire ulteriori aree servizi o parcheggi, anche nel caso di categorie differenti.

I titoli edilizi da presentare necessari al rilascio del cambio di destinazione d’uso sono:

Certificato di Agibilità e micro appartamenti

Con la conversione in Legge del Salva Casa diventano agibili anche i micro appartamenti. Gli immobili conformi potranno avere:

Inoltre, l’asseverazione può essere resa se è soddisfatto il requisito dell’adattabilità e contemporaneamente è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni: 

Tolleranze costruttive ed esecutive

La sanatoria edilizia introdotta dalla Dl n.69/2024 fissa particolari deroghe alle tolleranze costruttive già previste dall’articolo 34-bis del TUE. 

In particolare, le difformità dal parametro previsto dal titolo abilitativo non costituiscono violazione edilizia, purché la differenza rientri nel limite del: 

E’ importante notare che queste tolleranze valgono anche per i requisiti minimi in materia di distanze e requisiti igienico sanitari.

Il testo della nuova Legge Salva Casa stabilisce che per gli interventi realizzati prima del 24 maggio 2024 costituiscono inoltre tolleranze esecutive:

Varianti in corso d’opera per edifici costruiti prima del 1977

Gli interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo eseguiti come varianti in corso d’opera su edifici costruiti prima del 1977 potranno essere regolarizzati mediante presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) e il pagamento, a titolo di oblazione, di una somma determinata ai sensi del comma 5 dell’articolo 36-bis. 

Complessivamente si potrà far riferimento alla procedura di sanatoria semplificata anche nel caso di interventi eseguiti in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica.

Superamento della doppia conformità

Il testo supera il requisito della doppia conformità limitatamente alle parziali difformità dal permesso di costruire o dalla SCIA, nonché alle ipotesi di assenza o in totale difformità nelle ipotesi di variazioni essenziali determinate dall’articolo 32. 

In particolare, vengono individuate due tipologie di accertamento di conformità in sanatoria, differenziando:  

Sanatoria semplificata 

In caso di sanatoria semplificata sarà sufficiente provare alternativamente:

Nei casi di difformità parziali si introduce la cd. sanatoria condizionata, in base alla quale il Comune può subordinare il rilascio del permesso/SCIA in sanatoria all’esecuzione di interventi per rendere l’opera conforme alla normativa tecnica, edilizia, igienico sanitaria, nonché alla rimozione delle opere che non possono essere sanate. 

La regolarizzazione è concessa anche agli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione paesaggistica. In questi casi si prevede il silenzio assenso entro 90 giorni.

 Lo stesso principio del Silenzio assenso vale anche nel limite dei 45 giorni la pronuncia da parte dell’ufficio tecnico comunale, sul permesso in sanatoria.

Le sanzioni in caso di sanatoria semplificata sono disciplinate dal comma 5 e prevedono che il rilascio del permesso o della SCIA in sanatoria sia subordinato al pagamento di una somma:

Scarica il testo della Legge Salva Casa approvato dal Senato.

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