Il Decreto Aiuti quater ha stabiliti che il Superbonus spetta al 110% per spese sostenute nel 2022 e al 90% per quelle del 2023
L’agevolazione fiscale del Superbonus ha subito molteplici modifiche nel tempo, tra le più sostanziali certamente è la decurtazione dell’aliquota Superbonus passata dal 110% per le spese sostenute nel 2022, al 90% per il 2023 ed al 70% per il 2024.
Ma se i lavori sono effettuati a cavallo di due anni come scegliere con criterio la percentuale che andrà applicata?
E’ la domanda che si è posto un contribuente proprietario di una unità abitativa in un condominio minimo che ha eseguito interventi di efficientamento agevolabili dal Superbonus.
Bonifico effettuato nel 2023, ma eseguito dalla Banca nel 2024
Nel caso in questione il condominio minimo ha deliberato l’effettuazione di un intervento di riqualificazione energetica con salto di due classi, presentando la Cilas in data 25 novembre 2022. Come stabilito dalla Legge di Bilancio 2023, questa data è essenziale per garantire la fruizione della detrazione con un’aliquota Superbonus al 110%.
Le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica sono state pagate disponendo un bonifico bancario per il giorno 30 dicembre 2023. Essendo un sabato però, la Banca ha riportato come “data di esecuzione” il 2 gennaio 2024.
Ciò chiarito il condòmino chiede all’Agenzia delle Entrate quale sia il corretto periodo di imputazione delle spese da considerare e, di conseguenza, quale aliquota superbonus sfruttare.
Vale il principio di cassa
La risposta n.137 del Fisco chiarisce preliminarmente che il Superbonus spetta:
- nella misura del 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022
- del 90 per cento per quelle sostenute nell’anno 2023 relativamente a interventi, compresi quelli di demolizione e ricostruzione, effettuati da condomìni.
Il primo riferimento da tener presente è la circolare n.24/E del 2020: “ai fini dell’individuazione del periodo d’imposta in cui imputare le spese stesse occorre fare riferimento […] per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non commerciali, al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono”.
Vale perciò il principio di cassa. Ciò significa che le spese si considerano sostenute nel momento stesso “in cui il contribuente manifesta la volontà di sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca”.
Nel caso in esame perciò, per determinare se l’aliquota del superbonus sia al 110% o al 90%, si dovrà guardare la data in cui è stato disposto il pagamento dal contribuente, 30 dicembre 2023. “L’Istante potrà accedere al Superbonus nella misura del 110 per cento, avendo sostenuto le spese per gli interventi di riqualificazione energetica entro il 31 dicembre 2023”.