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Bonus ristrutturazione, cosa accade se il bonifico parlante non coincide con il beneficiario

Si perde la detrazione prevista dal Bonus ristrutturazione se non si possiede un conto corrente dal quale effettuare il bonifico parlante per il pagamento dei lavori?

Bonus ristrutturazione
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Il Bonus ristrutturazione è tra le detrazioni che proseguiranno anche nel 2024

(Rinnovabili.it) – Nel caso in cui si decida di utilizzare il Bonus ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria, è possibile effettuare un bonifico da un conto corrente non intestato al beneficiario della detrazione fiscale?

E’ il Fisco a rispondere al quesito sottoposto da un contribuente, preoccupato di poter perdere l’agevolazione qualora non coincidano i dati tra pagamento dei lavori e intestatario dell’incentivo.

Ristrutturazione edilizia, ma senza conto corrente

Il dilemma riguarda una coppia che decide di eseguire lavori di manutenzione straordinaria nella propria abitazione utilizzando la detrazione al 50% prevista dal Bonus ristrutturazione, senza però avere un conto corrente intestato a proprio nome al quale collegare i bonifici “parlanti” dei pagamenti dei lavori. Interviene dunque la figlia che effettua il pagamento dal proprio conto. A questo punto però il beneficiario della detrazione, ovvero il padre, non coincide con l’intestatario del conto, sollevando un dubbio non irrilevante: c’è il rischio di perdere la detrazione?

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La risposta dell’Agenzia delle Entrate mette a tacere ogni dubbio: se sussistono le condizioni previste dalla legge per beneficiare del Bonus ristrutturazione, non c’è alcun rischio di perdere l’incentivo, anche se l’ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario della detrazione.

Come ricorda FiscoOggi, nella circolare n. 17/2023 l’Agenzia ha ribadito che per richiedere la detrazione è necessario pagare le spese attraverso l’apposito bonifico dedicato, dal quale devono risultare

  • la causale del versamento, dalla quale deve evincersi che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può anche essere diverso dall’ordinante il bonifico;
  • la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

Insomma, il requisito “richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche quando l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell’agevolazione, ma solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione”.