Si perde la detrazione prevista dal Bonus ristrutturazione se non si possiede un conto corrente dal quale effettuare il bonifico parlante per il pagamento dei lavori?
Il Bonus ristrutturazione è tra le detrazioni che proseguiranno anche nel 2024
(Rinnovabili.it) – Nel caso in cui si decida di utilizzare il Bonus ristrutturazione per lavori di manutenzione straordinaria, è possibile effettuare un bonifico da un conto corrente non intestato al beneficiario della detrazione fiscale?
E’ il Fisco a rispondere al quesito sottoposto da un contribuente, preoccupato di poter perdere l’agevolazione qualora non coincidano i dati tra pagamento dei lavori e intestatario dell’incentivo.
Ristrutturazione edilizia, ma senza conto corrente
Il dilemma riguarda una coppia che decide di eseguire lavori di manutenzione straordinaria nella propria abitazione utilizzando la detrazione al 50% prevista dal Bonus ristrutturazione, senza però avere un conto corrente intestato a proprio nome al quale collegare i bonifici “parlanti” dei pagamenti dei lavori. Interviene dunque la figlia che effettua il pagamento dal proprio conto. A questo punto però il beneficiario della detrazione, ovvero il padre, non coincide con l’intestatario del conto, sollevando un dubbio non irrilevante: c’è il rischio di perdere la detrazione?
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La risposta dell’Agenzia delle Entrate mette a tacere ogni dubbio: se sussistono le condizioni previste dalla legge per beneficiare del Bonus ristrutturazione, non c’è alcun rischio di perdere l’incentivo, anche se l’ordinante del bonifico è diverso dal beneficiario della detrazione.
Come ricorda FiscoOggi, nella circolare n. 17/2023 l’Agenzia ha ribadito che per richiedere la detrazione è necessario pagare le spese attraverso l’apposito bonifico dedicato, dal quale devono risultare
- la causale del versamento, dalla quale deve evincersi che il pagamento è effettuato per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione;
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione, che può anche essere diverso dall’ordinante il bonifico;
- la partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.
Insomma, il requisito “richiesto dalla norma sulla titolarità del sostenimento della spesa risulta soddisfatto anche quando l’ordinante il bonifico è una persona diversa da quella indicata come beneficiario dell’agevolazione, ma solo quest’ultima potrà chiedere la detrazione”.