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Bonus Facciate: se si paga il 10% entro l’anno i lavori possono iniziare nel 2022

Se si paga entro il 31 dicembre si potranno concludere i lavori del bonus facciate nel 2022. Discorso valido anche per cessione del credito e sconto in fattura.

Bonus facciate Foto di marcin049 da Pixabay
Bonus facciate – Foto di marcin049 da Pixabay

Per sapere se il Bonus Facciate sarà o meno confermato dobbiamo attendere la Legge di Bilancio 2022

(Rinnovabili.it) – Sarà possibile usufruire del Bonus Facciate del 90% per il 2022 a patto che vengano pagati il 10% dei lavori entro quest’anno.

Questo quanto confermato dall’interpello 903-521/2021, dell’Agenzia delle Entrate Regione Liguria e confermato poi dal sottosegretario al Mef, Federico Franco.

La notizia che il bonus facciate non sarà rinnovato per il prossimo anno ha sollevato non poche questioni, tuttavia l’ufficialità si avrà solo con la legge di Bilancio 2022.

Come sfruttare la detrazione al 90%

Per ottenere l’agevolazione per il rifacimento delle facciate esterne degli edifici non è perciò necessario che i lavori finiscano quest’anno. Le spese pagate entro il 31 dicembre di quest’anno avranno diritto alla detrazione del 90%. Per le spese saldate nel 2022 bisognerà invece attenersi agli eventuali altri bonus in vigore (ecobonus, bonus ristrutturazione, ecc).

Cessione del credito, sconto in fattura e Sal

Ragionamento identico vale se si sceglie di utilizzare la cessione del credito o lo sconto in fattura. Anche in questo caso a far fede saranno le spese sostenute entro l’anno. A differenza del Superbonus, il bonus facciate non è condizionato dal raggiungimento di uno stato di avanzamento lavori (Sal) di almeno il 30%, per questo motivo sia la cessione del credito che lo sconto in fattura possono essere utilizzati ance se i lavori saranno realizzati in un secondo momento.

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Ovviamente più altra è la cifra pagata nel 2021 maggiore sarà l’agevolazione, tuttavia ciò significa anticipare di tasca propria una buona parte delle spese all’impresa, cosa che è ragionevole fare solo se esiste un reale rapporto di fiducia tra committente ed impresa o se si ricorre ad una scrittura contrattuale privata.