Il bonus facciate permette il recupero o restauro dell’involucro esterno opaco
(Rinnovabili.it) – Un particolare interpello è arrivato all’Agenzia delle Entrate in questi giorni per rispondere al dubbio se sia possibile intervenire solo su una porzione di edificio sfruttando il Bonus facciate.
La domanda arriva dal proprietario di un appartamento parte di un edificio pluripiano e composto da altre unità abitative appartenenti a terzi, ma mai costituito in condominio.
Il desiderio dell’Istante è di intervenire sulla porzione di involucro esterno che riguarda unicamente il suo appartamento, eseguendo lavori di ripristino della facciata.
La risposta dell’AdE
“Al riguardo, nel rispetto della ratio della norma agevolativa, si ritiene che anche un intervento parziale – mirato, come nel caso di specie, a risolvere un problema localizzato solo su una porzione della facciata – possa essere ammesso alle agevolazioni previste dalla citata normativa relativa all’applicazione del “bonus facciate”, anche se non interessa l’intera facciata visibile dell’edificio”.
La risposta del Fisco non lascia spazio a dubbi, anche i lavori solo su porzioni ridotte dell’edificio possono beneficiare della detrazione al 90% prevista dal bonus facciate.
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Ovviamente la condizione è possibile a patto che vengano rispettate tutte le condizioni previste dalla norma su questo determinato bonus.
Gli interventi devono riguardare unicamente parti dell’involucro verticale esterno visibili da suolo pubblico, devono essere inseriti in zona A o B o similari, e devono comportare lavori di pulitura o tinteggiatura della facciata o degli aggetti (balconi, fregi, ornamenti) o l’efficientamento energetico termico.
Obbligatoria la delibera assembleare
Al quesito si aggiunge però un’ulteriore domanda da parte del contribuente: non essendosi costituito formalmente il condominio, i lavori possono essere eseguiti senza una delibera positiva sui lavori da parte dell’assemblea condominiale?
In questo caso la risposta è negativa. La giurisprudenza ha infatti stabilito che, il solo fatto di condividere porzioni di edifico sotto lo stesso tetto o sullo stesso suolo, o di cedere a terzi porzioni di piano, determina la nascita di un condominio anche se minimo (nel caso di meno di 8 unità immobiliari).
In questo caso dunque, pur non avendo l’obbligo di eleggere un amministratore o stilare un regolamento, il proprietario che intende effettuare i lavori sulla facciata, dovrà avvisare l’assemblea condominiale ed ottenere il via libera.