L'elenco dei codici tributo da indicare nell'F24 in caso di cessione del credito o sconto in fattura esercitato dopo il 17 febbraio 2022
I codici tributo suddivisi tra cessione e sconto permetteranno all’AdE di verificare più facilmente la validità delle opzioni
(Rinnovabili.it) – Con la Risoluzione n. 12/E del 14 marzo 2022 l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti ceduti e degli sconti praticati.
I codici da utilizzare tramite F24, fanno riferimento alle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate a partire dal 17 febbraio 2022. I crediti, relativi alla scelta delle opzioni alternative, comunicati al Fisco entro il 16 febbraio 2022 fanno riferimento ai codici tributo già precedentemente comunicati con la risoluzione n. 83/E del 28 dicembre 2020.
Le modifiche del nuovo Dl anti frode 13/2022
A rendere necessario un aggiornamento specifico dei codici è il Decreto Legge n.13 del 25 febbraio 2022, il nuovo Decreto anti frodi. Il suddetto Dl ha modificato le procedure da applicare in caso di scelta delle opzioni alternative quali cessione del credito e sconto in fattura, connesse ai bonus edilizi e Superbonus. Niente più cessioni parziali o a catena, l’opzione alternativa può essere utilizzata un massimo di tre volte, a patto che le cessioni successive alla prima siano a favore unicamente di soggetti determinati (istituti finanziari, banche, assicurazioni, ecc.).
Introducendo dei codici tributo distinti tra cessione e sconto, ed abolendo la possibilità di suddividere in cifre più piccole il credito maturato, l’AdE sarà in grado di risalire più facilmente al primo beneficiario della detrazione, ovvero il soggetto che ha avviato i lavori.
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A quali lavori si riferiscono
Le opzioni alternative alla fruizione diretta del credito sono applicabili solo a determinati tipi di interventi. Sono ammesse per i bonus relativi al recupero del patrimonio edilizio, per l’efficientamento energetico, l’adozione di misure antisismiche, il restauro delle facciate, le installazioni di colonnine di ricarica dei veicoli elettrici e di impianti fotovoltaici e per i lavori tesi al superamento e all’eliminazione delle barriere architettoniche. Ovvero Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus e bonus edilizi ordinari.
Quali codici tributo usare
I codici da inserire nel modello F24 sono i seguenti:
- “7701” denominato “CESSIONE CREDITO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7702” denominato “CESSIONE CREDITO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7703” denominato “CESSIONE CREDITO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7704” denominato “CESSIONE CREDITO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7705” denominato “CESSIONE CREDITO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7706” denominato “CESSIONE CREDITO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7707” denominato “CESSIONE CREDITO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7711” denominato “SCONTO – SUPERBONUS art. 119 DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7712” denominato “SCONTO – ECOBONUS art. 14 DL n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7713” denominato “SCONTO – SISMABONUS art. 16 DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7714” denominato “SCONTO – COLONNINE RICARICA art. 16-ter DL n. 63/2013 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7715” denominato “SCONTO – BONUS FACCIATE art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7716” denominato “SCONTO – RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO art. 16-bis, comma 1, lett. a), b) e d), del TUIR – art. 121 DL n. 34/2020”
- “7717” denominato “SCONTO – ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE art. 119-ter DL n. 34/2020 – art. 121 DL n. 34/2020”.
In che sezione inserire i codici
Durante la compilazione del modello F24 i codici tributo andranno inseriti nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. In caso di riversamento del credito già compensato nella colonna “importi a debito versati”.
Attenzione: sia in casi di utilizzo in compensazione del credito che di ulteriore successiva cessione, il fornitore o il cessionario devono sempre confermare la scelta sulla “Piattaforma cessione crediti” sul sito dell’AdE. Anche in questo caso andranno indicati i codici tributo sopracitati.
“I successivi cessionari utilizzano i crediti in compensazione secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la Piattaforma stessa”.