L'Agenzia delle Entrate risponde ad una contribuente preoccupata di perdere le detrazioni derivati dal Bonus Casa, non essendo diretta proprietaria dell'immobile ristrutturato che, in seguito verrà locato
Il Bonus Casa è una detrazione IRPEF innalzata al 50% e valida per tutto il 2024
(Rinnovabili.it) – Se non si è il proprietario di un immobile, ma si sostengono le spese di recupero del patrimonio edilizio agevolate con il Bonus Casa, si ha diritto alla detrazione? E se in seguito il proprietario decide di affittare l’abitazione, le agevolazioni si perdono? Queste alcune domande lecite poste da un contribuente preoccupato di poter perdere il diritto alla detrazione, nel momento in cui cambiano le condizioni di locazione dell’immobile.
Cosa prevede il Bonus Casa?
Innanzitutto è bene ricordare che, le detrazioni previste dal Bonus Casa, sono disciplinate dall’articolo 16-bis del TUIR e si riferiscono a tutti gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio esistente. La detrazione IRPEF è stata elevata al 50% della spesa per tutto il 2024, su un massimo di 96mila euro. Nel caso in oggetto, al quale ha risposto direttamente l’Agenzia delle Entrate, è il familiare convivente del proprietario colei che si accollerà l’intero ammontare delle spese si ristrutturazione. Il proprietario, in questo caso il padre, una volta eseguiti i lavori, avrebbe intenzione di affittare l’abitazione. Potrà quindi la figlia continuare a beneficiare delle rate di compensazione della detrazione anche dopo la locazione?
A chi spetta il bonus ristrutturazione del 50%?
Il Fisco parte prima di tutto con il chiarire chi ha diritto alla detrazione prevista del Bonus Casa. Oltre al proprietario dell’immobile, l’agevolazione spetta al familiare convivente a patto che, la convivenza sussista nel momento in cui si fa richiesta del titolo abilitativo, se previsto, o al momento in cui si avviano i lavori. Inoltre lo status di convivenza deve sussistere durante il sostenimento delle spese di ristrutturazione.
Una volta chiarito questo aspetto preliminare, l’Agenzia delle Entrate specifica che “la disponibilità dell’immobile e lo status di convivenza, richiesti nel momento di sostenimento delle spese che danno diritto al familiare convivente di godere del beneficio fiscale, non è necessario che permangano per l’intero periodo di fruizione della detrazione”.
In altre parole, e nel caso in questione, non è necessario che la convivenza duri per tutti i 10 anni successivi alla ristrutturazione e durante i quali verranno portate in detrazione le spese del Bonus Casa. Nella circolare n. 17/2023 dell’AdE è possibile trovare una raccolta esaustiva di tutte le procedure valide per i diversi bonus edilizi.