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Bonus Barriere architettoniche: la detrazione del 75% non vale per le nuove costruzioni

A chi spetta il bonus barriere architettoniche? Si ha diritto alla detrazione del 75% nel caso di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione?

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Foto di Mabel Amber, who will one day da Pixabay

La detrazione del 75% è valida solo per il 2022

(Rinnovabili.it) – Il bonus barriere architettoniche con detrazione del 75% valido per il 2022 non può essere richiesto nel caso di un edificio di nuova costruzione, ne tantomeno, nel caso di una “ristrutturazione edilizia” con demolizione e ricostruzione anche se con la stessa volumetria. A mettere in chiaro le cose è ancora una volta l’Agenzia delle Entrate nella risposta ad un quesito di un contribuente.

Come chiarisce l’articolo 119-ter del decreto legge n. 34/2020, la detrazione del 75%, prevista solo per l’anno 2022, spetta a condizione che gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche siano realizzati in edifici “già esistenti”.

L’agevolazione di conseguenza non può essere richiesta per interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.

Quali lavori sono agevolabili con il bonus barriere architettoniche 75%

Fermo restando l’intervento su un edificio preesistente, gli interventi che danno diritto alla detrazione del 75% sono:

  • gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche
  • la sostituzione dell’impianto
  • le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

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Il bonus 75% anche alle imprese

Un altro importante quesito chiarito pochi giorni fa sempre dal Fisco, riguarda invece i beneficiari della detrazione. Anche l’impresa proprietaria di un immobile dato in locazione ha diritto ad utilizzare il bonus. La detrazione del 75% “spetta ai titolari di reddito d’impresa che effettuano gli interventi su immobili da essi posseduti o detenuti, a prescindere dalla qualificazione di detti immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Come chiarito dalla risposta all’istanza la norma relativa al bonus barriere architettoniche, non pone nessun ulteriore vincolo di natura soggettiva od oggettiva al riconoscimento del beneficio, ma definisce solo la necessità di intervenire su un edificio già esistente.