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Blocco sconto in fattura: il dramma degli interventi più piccoli che non usano il Superbonus

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Proposto un emendamento al Dl 11/2023 per svincolare l’edilizia libera dalla data del 17 febbraio 2023

(Rinnovabili.it) – Si può dire che con il DL 11/2023, famoso per aver decretato l’istantaneo blocco di sconto in fattura e cessione del credito, si sia fatta di tutta l’erba un fascio. L’obiettivo del Decreto era colpire il Superbonus e fermare i meccanismi distorsivi che hanno trasformato la cessione del credito in una sorta di moneta fiscale. Il problema però, è che i soli 3 articoli del Dl hanno sparato sulla folla andando a colpire anche tutti quegli interventi di edilizia libera avviati dal comparto e che nulla hanno a che fare con il Superbonus.

A lanciare l’allarme sono le Unicmi, insieme a Anfit, Assovetro, FederlegnoArredo e Pvc Forum Italia e alla Federazione FINCO. Le Associaizioni hanno inviato una nota urgente al Viceministro dell’Economia e Finanze Maurizio Leo, al Presidente della VI Commissione (Finanze) della Camera Dei Deputati Marco Osnato e a tutti i Membri della Commissione che stanno preliminarmente esaminando il DL 16 febbraio 2023, n. 11 nell’iter di conversione in legge del decreto, “segnalando loro una grave distorsione contenuta nell’applicazione dell’art. 2 del provvedimento”.

Il Blocco dello sconto in fattura e delle cessioni, secondo gli Uffici Studi, produrranno un calo fra il 30% e il 40% per il solo 2023 sugli interventi di riqualificazione energetica (Ecobonus) e di ristrutturazione edile (Bonus-casa), sottolineando come questi due bonus “non abbiano registrato alcuno scostamento rispetto alle previsioni di bilancio e hanno un impatto contenuto sull’ammontare complessivo dei crediti generati”. A risentirne saranno i fatturati delle imprese produttrici con conseguente tenuta occupazionale.

Lo stop fissato al 17 febbraio non può essere uguale per tutti

Esiste una oggettiva asimmetria di criteri per far salve le operazioni in essere al 17 febbraio”, sottolineano le Associazioni. “Se il termine per accedere all’opzione dello sconto in fattura è da considerarsi il 17 febbraio e se i documenti che, in caso di edilizia libera (ovvero la stragrande maggioranza degli interventi con il Bonus Casa o con l’Ecobonus) – da ritenersi essenziali per rispettare il termine del 17 febbraio- sono la dichiarazione sostitutiva firmata dal cliente e l’emissione di fattura di saldo e relativo pagamento con bonifico parlante da parte del cliente, migliaia di interventi già concordati e per i quali le aziende si sono già esposte finanziariamente non saranno coperti dalla possibilità di sconto in fattura e le aziende e i consumatori subiranno un grave danno. A ciò si aggiunga che la maggior parte dei prodotti coinvolti sono costruiti su misura e, per tanto, non sono più rivendibili sul mercato e dunque non riutilizzabili diversamente”.

Come funziona lo sconto in fattura

Per comprendere meglio la situazione le associazioni mettono nero su bianco tutti i passaggi necessari per poter applicare al cliente uno sconto in fattura per di Bonus Casa e Ecobonus in edilizia libera:

La proposta concreta in un emendamento o Decreto d’urgenza

Serve dunque una opzione che possa distinguere tra gli interventi portati avanti, evitando il blocco dello sconto in fattura senza eccezioni. Il correttivo è indispensabile, per questo le Associazione nella lettera parlano di Decreto d’urgenza o al massimo un emendamento al DL 11/2023, anche se quest’ultima opzione porterebbe via forse troppo tempo considerando l’iter burocratico per la conversione in legge del DL.

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La modifica dovrà prevedere “l’ammissione delle pratiche per interventi usufruenti di Ecobonus o Bonus Casa con opzione dello sconto in fattura che al 17 febbraio 2023 siano stati in possesso di fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l’opzione di sconto in fattura”.
Il documento si conclude con una traccia di quello che potrebbe essere il comma 1 bis dell’articolo 2: “Le disposizioni di cui al comma 1 dell’art 2 del D.L. 16 febbraio 2023, n.11, non si applicano alle opzioni relative alle spese sostenute per interventi diversi da quelli di cui all’art 119 del decreto legge n. 34 del 2020. (interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; e interventi di efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119) che attestino il possesso di fattura di acconto o di contratto di cessione del credito per l’opzione di sconto in fattura antecedenti al 17 febbraio 2023”.
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