Dal 1° luglio 2023 i lavori sopra i 516 mila euro dovranno essere affidati esclusivamente alle imprese in possesso dell'Attestazione SOA al momento della firma di appalto o subappalto
La circolare n.10 dell’Agenzia delle Entrate mette in chiaro gli obblighi definiti dal DL 21/2022 per il possesso dell’attestazione SOA
(Rinnovabili.it) – Per accedere a determinati bonus edilizi nel caso di lavori con importi superiori a 516.000 euro, le imprese devono essere in possesso dell’Attestazione Soa. Dopo la messa a punto dell’obbligo, inserito prima nel Dl 21/2022 e poi convertito nella Legge 51/2022, l’Agenzia delle Entrate ha finalmente pubblicato una circolare chiarificatrice sulle tempistiche di applicazione di tale obbligo.
A quali bonus si riferisce l’obbligo di Attestazione Soa
Prima di entrare nel dettaglio della circolare n.10 del 20 aprile 2023 è bene chiarire per quali interventi è indispensabile la certificazione SOA:
- Superbonus;
- bonus ristrutturazioni
- Sismabonus
- ecobonus
- bonus facciate
- bonus fotovoltaico
- bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
- bonus barriere architettoniche
Le tempistiche definite dall’art. 10-bis del DL 21/2022
Per poter beneficiare delle detrazioni, i lavori devono essere affidati secondo le seguenti fasi:
A decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023 (comma 1)
- a imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente certificazione SOA
- a imprese che, al momento della firma del contratto di appalto o subappalto, documentano al committente ovvero all’impresa subappaltante l’avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio della predetta certificazione.
A decorrere dal 1° luglio 2023 (comma 2):
- esclusivamente alle imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto o subappalto, della occorrente attestazione SOA.
Decorrenze, detrazione delle spese e fine lavori
Per i lavori in corso di esecuzione prima del 21 maggio 2022, ovvero dall’entrata in vigore del Dl 21/2022, sarà possibile utilizzare gli incentivi fiscali a prescindere dalla certificazione Soa anche per le spese sostenute dopo il 1°luglio 2023.
Per contratti di appalto o subappalto stipulati tra il 21 maggio 2022 e il 31 dicembre 2022:
- Obbligo di stipula di un contratto per il rilascio dell’attestazione SOA per fine lavori entro il 30 giugno 2023;
- Obbligo di Attestazione SOA per la fine lavori oltre il 1° luglio 2023.
Per contratti stipulati tra il 1° gennaio 2023 e il 30 giugno 2023:
- Obbligo di stipula di un contratto per il rilascio dell’attestazione SOA per fine lavori entro il 30 giugno 2023;
- Obbligo di Attestazione SOA per la fine lavori oltre il 1° luglio 2023.
Per contratti stipulati oltre il 1° luglio 2023 invece il riconoscimento degli incentivi nel caso di lavori con importi superiori ai 516 mila euro sarà valido solo se l’impresa è già in possesso di Attestazione Soa.
Nella circolare del Fisco viene inoltre evidenziato che per individuare i lavori di importo superiore a 516 mila euro, per i quali è previsto l’obbligo della “condizione SOA”, occorre tener conto dell’importo dei lavori al netto dell’Iva. Il limite di 516 mila euro deve essere calcolato avendo riguardo singolarmente a ciascun contratto di appalto e a ciascun contratto di subappalto. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui detti lavori siano affidati in subappalto, le “condizioni SOA” devono essere rispettate dall’impresa appaltatrice, nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516 mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
Attestazione Soa anche nel caso di cessione o sconto in fattura
La circolare n.10 del 2023 mette in chiaro che l’Attestazione Soa è indispensabile anche nel caso si decida di optare per una delle due opzioni alternative alla detrazione diretta, ovvero sconto in fattura e cessione del credito.