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Attestazione SOA: dal 1° luglio scatta l’obbligo per i Bonus Edilizi sopra i 516mila euro

Scatta l'obbligo di attestazione soa per le imprese esecutrici di lavori legati a bonus edilizi e superbonus sopra ai 516mila euro

Obbligo Attestazione Soa
Foto di annca da Pixabay

Se l’obbligo non viene rispettato decadono le condizioni per poter usufruire delle detrazioni fiscali

(Rinnovabili.it) – Dal 1° luglio 2023 è entrato ufficialmente in vigore l’obbligo dell’Attestazione Soa per le imprese esecutrici di lavori con importi superiori ai 516 mila per poter accedere alle euro per poter accedere alle detrazioni fiscali previste da Superbonus e Bonus Casa.
Sarà compito dei condomìni assicurarsi che le imprese incaricate siano in possesso dell’Attestatazione, in caso contrario decadranno tutti i benefici previsti dai Bonus.
Insomma una tagliola di notevole portata. Con l’inizio di luglio dunque non sarà più sufficiente aver sottoscritto un contratto preliminare per il rilascio della Soa, ma dovranno essere stati conclusi tutti passaggi definitivi.

Quando è obbligatoria l’attestazione SOA

L’idea di inserire un’attestazione solitamente chiesta per i lavori pubblici sopra ai 105mila euro, nasce a valle di una stagione fraudolenta, in cui imprese improvvisate senza alcuna qualifica “spuntavano come funghi” per accaparrarsi un posto nel fertile mercato delle ristrutturazioni edilizie, lanciato dai bonus fiscali. Le imprese con Attestazione Soa sono controllate e certificate dall’organo competente che verifica una serie di requisiti indispensabili.
I lavori per i quali è necessario possedere la SOA sono:

  • Superbonus;
  • bonus ristrutturazioni
  • Sismabonus
  • ecobonus
  • bonus facciate
  • bonus fotovoltaico
  • bonus colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici
  • bonus barriere architettoniche.

Inoltre l’attestazione è un requisito indispensabile sia per accedere alla detrazione diretta, che per poter utilizzare le opzioni alternative quali sconto in fattura o cessione del credito.

Come calcolare l’importo dei lavori

Come sottolinea Ance nella Guida predisposta proprio in questi giorni e dedicata all’obbligo Soa, per calcolare il limite di 516.000 euro è necessario tener conto dell’importo di ciascun contratto di appalto o subapalto al netto dell’IVA. Ne consegue che, nell’ipotesi in cui i lavori siano affidati in subappalto, l’attestazione SOA deve essere rispettate dall’impresa appaltatrice nel caso in cui il valore dell’opera complessiva superi i 516 mila euro, nonché dalle imprese subappaltatrici solo qualora le stesse eseguano lavori di importo superiore a tale soglia.
Inoltre la norma non contiene nessun vincolo che impedisca al committente di frazionare i lavori effidandosi anche a diverse imprese, abbassando così la soglia dei lavori.

Dossier Ance e circolare 10/E dell’AdE

Per orientarsi nella norma che stabilisce gli obblighi di attestazione SOA ed individuare la classificazioni da rispettare in quanto impresa esecutrice, ci si può affidare in via preliminare alla Guida contenuta nella circolare 10/E del Fisco, oppure al più esaustivo vademecum prodotto dall’Ance.