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Una maggiore trasparenza energetica per l’Europa

(Rinnovabili.it) – Con 369 voti a favore, 240 contrari e 14 astensioni è stata approvata ieri dall’Europarlamento, in 1a lettura, una nuova direttiva comunitaria in materia di energia. La normativa impone agli Stati membri dell’UE la massima trasparenza sui loro accordi energetici con i paesi terzi e consentirà a Bruxelles di controllare tutte le offerte fatte nel settore ma anche di sostenere i Ventisette, in casi come quello sorto nel 2010, quando la Commissione ha supportato la richiesta della Polonia di accedere alla sezione polacca del gasdotto Yamal gas naturale, in parte di proprietà del gigante russo Gazprom.

“L’Unione europea è fortemente dipendente dalle importazioni di energia. Nel settore del gas importa il 60% del suo fabbisogno e nel settore petrolifero l’80%. È nell’interesse dei consumatori europei che l’UE parli con una sola voce a qualsiasi fornitore di energia esterno. Ciò comporterà un maggiore coordinamento tra gli Stati membri e prezzi più bassi per i consumatori”, ha affermato il relatore Krišjānis Karins durante il dibattito prima della votazione.

Gli Stati membri dovranno presentare all’esecutivo, entro tre mesi dall’entrata in vigore della normativa, tutti i vigenti accordi bilaterali intergovernativi stretti con paesi terzi. La Commissione dovrebbe quindi avere nove mesi di tempo per informare gli Stati membri interessati “se la sua prima valutazione ha portato a dubbi sulla compatibilità con il diritto dell’Unione” (cioè il diritto della concorrenza UE e normativa sul mercato interno dell’energia). La norma interessa anche i nuovi accordi dove Bruxelles – su richiesta del paese interessato o di propria iniziativa – può partecipare ai negoziati in qualità di osservatore e fornire consigli o suggerire clausole non vincolanti. Per garantire l’efficacia di questa legge, i deputati hanno negoziato un obbligo per la Commissione di riferire al Parlamento e al Consiglio ogni tre anni, tutte le nuove offerte di energia e valutare entro il gennaio 2016 “se il campo di applicazione e la procedura della presente decisione sono appropriate”.

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