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Sblocca Italia: tutte le modifiche nel settore energia

Incentivi all’energia termica, nuove norme sui rigassificatori, efficienza energetica. Ma anche petrolio. Come cambia il comparto energetico con lo Sblocca Italia

Sblocca Italia tutte le modifiche nel settore energia.(Rinnovabili.it) – Non solo lo Sblocca Trivelle: il decreto Sblocca Italia che Renzi ha presentato ad Agosto contiene anche altre misure riguardanti l’energia. Ben sei articoli al suo interno si concentrano su produzione e consumo, e prospettano diversi cambiamenti. L’iter parlamentare è lento e tortuoso, ma le modifiche fin qui apportate alla legislazione attuale si possono comunque fotografare allo stato in cui si trovano in questo momento.

 

Articolo 22: riguarda gli incentivi alla produzione di energia termica  e agli interventi di efficienza energetica su piccola scala (Conto Termico). Nell’ambito delle ultime modifiche approvate  è stato previsto l’accesso  ai contributi anche per via telematica e da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione.

 

Articolo 22bis: Contiene alcune modifiche allo Spalma Incentivi, il meccanismo di riduzione dei contributi per i grandi impianti fotovoltaici introdotto dal DL Competitività. Nel dettaglio vengono esclusi dall’ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento, enti locali o scuole.

 

Articolo 36: solleva dal rispetto del patto di stabilità le spese regionali volte alla realizzazione di interventi per sviluppare l’occupazione e migliorare l’ambiente, includendo misure di bonifica, ripristino ambientale e mitigazione del rischio idrogeologico.

 

Articolo 37: modifica le norme che oggi disciplinano gasdotti, rigassificatori, stoccaggi di gas naturale e reti di trasporto del LNG.

 

Articolo 38: è il tanto discusso Sblocca Trivelle, che trasforma in attività di interesse strategico la prospezione, la ricerca e la coltivazione degli idrocarburi e lo stoccaggio sotterraneo di gas naturale. Diventeranno attività di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Tutti aggettivi che hanno fatto tremar le vene e i polsi al movimento ambientalista nazionale. Tali attività, quando svolte a terra, saranno poi sottoposte alla procedura di VIA (Valutazione di Impatto Ambientale). Resta per ora in vigore il divieto di ricerca o coltivazione di shale gas e shale oil e il rilascio delle licenze per queste pratiche (fracking).

 

Articolo 39: modifica alcuni criteri per l’accesso agli incentivi legati all’acquisto di veicoli a basse emissioni; inserisce, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50% dei proventi delle aste dell’ETS europeo, anche il rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini (comma 1-bisdell’articolo 39); modifica della definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti (articolo 39-bis).

« tt) teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti: sistema di teleriscaldamento o teleraffreddamento che usa, in alternativa, almeno:

a) il 50 per cento di energia derivante da fonti rinnovabili;
b) il 50 per cento di calore di scarto;
c) il 75 per cento di calore cogenerato;
d) il 50 per cento di una combinazione delle precedenti; ».