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Legge sulla mobilità ciclistica: cosa cambia per il mondo delle 2 ruote

Il provvedimento, approvato dalla Camera, disciplina lo sviluppo del trasporto su due ruote e la realizzazione della rete nazionale di mobilità dolce

Legge sulla mobilità ciclistica

 

Le novità della legge sulla mobilità ciclistica

(Rinnovabili.it) – Promuovere l’uso della bicicletta come mezzo di trasporto, sia per le esigenze quotidiane e ricreative, che per lo sviluppo dell’attività turistica, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza, la sicurezza e la sostenibilità della mobilità urbana. Queste le finalità della nuova Legge sulla mobilità ciclistica approvata nei giorni scorsi alla Camera e ora in mano al Senato.
Il provvedimento parlamentare, a prima firma di Antonio Decaro, è in realtà il risultato di diverse proposte normative fuse assieme, la cui discussione è iniziata nel 2015. A due anni di distanza, il testo convalidato da Montecitorio, mostra un corpo organico di disposizioni che colma quella lacuna normativa necessaria per rendere il settore una componente fondamentale delle politiche della mobilità.

 

Tredici articoli in tutto che disciplinano lo sviluppo del trasporto su due ruote e la realizzazione della rete nazionale di mobilità dolce, costituita da percorsi ciclabili, cammini, ferrovie e servizi ferroviari turistici, ciclo ferro. Contestualmente le nuove norme prevedono tra le prime azioni da mettere in campo “il riuso, il recupero, la valorizzazione delle infrastrutture dismesse, in stato di abbandono o sottoutilizzate, salvaguardando la possibilità della loro riconversione all’uso originario, anche per la valorizzazione di itinerari di rilevante valore storico e culturale”.

 

 “Il testo appena approvato è parte importante di una mobilità nuova, più dolce e sostenibile – spiega Ermete Realacci la cui proposta di legge per la tutela e lo sviluppo della mobilità in bicicletta (AC73) è stata abbinata al provvedimento in questione – Si aggiunge alla vittoria dell’infortunio in itinere anche per chi si reca al lavoro in bicicletta riconosciuto con il Collegato Ambientale – obiettivo di civiltà per cui mi sono a lungo battuto – e indirizza le risorse stanziate nell’ultima legge di Bilancio per la mobilità ciclistica”.

 

La legge, oltre a fornire la definizione normativa di ciclovie e reti cicloviarie, nonché quelle di via verde ciclabile (green way), sentiero ciclabile o percorso natura, prevede l’adozione, entro sei mesi dall’entrata in vigore, di un Piano generale della mobilità ciclistica, sotto forma di decreto ministeriale. Il Piano, di durata triennale riporterà gli obiettivi di sviluppo, sia in ambito urbano e metropolitano che su percorrenze definite a livello regionale, nazionale ed europeo, indicando le priorità d’intervento. Individuerà le ciclovie di interesse nazionale che costituiscono la Rete ciclabile nazionale «Bicitalia»,  definendo interventi che assicurino la sua connessione  con le altre modalità di trasporto.

 

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Alle regioni va il compito di predisporre il Piano regionale della mobilità ciclistica, per disciplinare l’intero sistema ciclabile sul loro territorio, definendo, tra le altre cose il sistema di interscambio tra bici e altri mezzi di trasporto (pubblici e privati), gli itinerari nelle zone rurali e le aree di sosta.