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Edilizia e inquinamento elettromagnetico: Galletti firma il decreto

Il provvedimento stabilisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture edilizie

Edilizia e inquinamento elettromagnetico: Galletti firma il decreto

 

(Rinnovabili.it) – Ne è passato di tempo da quando la Commissione Ambiente della Camera il  3 febbraio del 2015, dei Deputati aveva approvato lo schema di decreto del Minambiente riguardante l’inquinamento elettromagnetico in edilizia. L’iter normativo ha preso come di consueto i suoi tempi ma oggi finalmente il ministro Gian Luca Galletti ha firmato il provvedimento. Il DM definisce i valori di assorbimento del campo elettromagnetico da parte delle strutture degli edifici, in riferimento ai quelli ad alte frequenze (100 kHz – 300 GHz) generati soprattutto dagli impianti di diffusione radiotelevisiva e dalle stazioni radio base (Srb) per la telefonia mobile. Le nuove norme attuano quanto definito dalla legge sui criteri di protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, che ha già dato vita ad altri due decreti ministeriali: quello sulle modalità di fornitura a Ispra, Arpa e Appa dei dati di potenza degli impianti da parte degli operatori con cadenza oraria, e il provvedimento che individuava i fattori di riduzione della potenza massima delle antenne.

 

Cosa cambi ambia con il nuovo decreto? Nel dettaglio si tiene conto delle differenti proprietà schermanti offerte da diversi materiali, in funzione della frequenza. Tre i fattori di riduzione presi in esame:

  1. pareti e coperture senza finestre o altre aperture di analoga natura, in prossimità di impianti con frequenza di trasmissione superiori a 400 MHz:6 dB;
  2. pareti e coperture senza finestre o altre aperture di analoga natura, in presenza di segnali a frequenze inferiori a 400 MHz: 3 dB;
  3. pareti e coperture con finestre o altre aperture di analoga natura, in considerazione della possibilità di esposizione nella condizione a “finestre aperte“, indipendentemente dalla frequenza di funzionamento degli impianti:0 dB (assenza di riduzione).

 

In quest’ultimo caso però ed esclusivamente nelle situazioni di criticità legate alla progettazione e realizzazione di reti mobili, il gestore può utilizzare fattori di attenuazione diversi da zero, compresi comunque nell’intervallo tra 0 e 3 decibel solo a patto di presentare una motivazione documentata. Successivamente le Agenzie potranno provvedere al rilascio del parere ambientale di propria competenza vincolando la validità dello stesso alla effettuazione di misurazioni, una volta che l’impianto è attivo per verificare la correttezza della documentazione prodotta.

I fattori di attenuazione saranno applicati sulla base delle indicazioni riportate sulla documentazione e/o sulla cartografia fornite dall’operatore. In assenza, gli edifici saranno sempre considerati nella condizione di “finestre aperte”.