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Ecobonus condomìni, finalmente le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

Una circolare specifica tempi e modalità per cedere il 65% delle proprie quote a chi esegue gli interventi di riqualificazione energetica. Ecco tutti i dettagli

Ecobonus condomìni, finalmente le istruzioni dall’Agenzia delle Entrate

 

(Rinnovabili.it) – Con qualche mese di ritardo, alla fine l’Agenzia delle Entrate ha stabilito come si può usufruire dell’ecobonus. Il provvedimento chiarisce le modalità di accesso alle detrazioni per i condomìni, vale a dire l’ecobonus del 65% previsto dalla Legge di Stabilità 2016.

Le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate riguardano l’ambito degli interventi di riqualificazione energetica sulle parti comuni degli edifici condominiali. Finora era stato definito soltanto il quadro di massima, che prevedeva che si potesse cedere la propria detrazione ai fornitori che hanno effettuato i lavori. In questo modo, i condomìni affrontano insieme una spesa nettamente meno importante e l’azienda produttrice viene rimborsata.

 

Ecobonus condomìni, finalmente le istruzioni dall’Agenzia delle EntrateCome funziona la detrazione? Il periodo di applicazione comprende tutte le spese sostenute nell’anno solare 2016. Può cedere il suo credito chi non è tenuto al versamento dell’Irpef, ovvero chi è incapiente e si trova all’interno della cosiddetta “no tax area”. Le condizioni di incapienza sono riferite all’anno fiscale precedente a quello in cui si effettuano i lavori di efficientamento energetico. Tali crediti, ovviamente, possono essere ceduti soltanto a quei soggetti che sono intervenuti direttamente nei lavori e non a terzi.

La quota del 65% delle spese a carico del soggetto che opera la cessione sono calcolate in millesimi sulla base del complesso delle spese sostenute dal condominio dove risiede. Sono ammessi nel computo anche interventi di riqualificazione energetica iniziati in anni precedenti, a condizione che le spese sia state sostenute nel corso del 2016. Entro la fine dell’anno dovrà pervenire anche il pagamento della parte non ceduta sotto forma di eco bonus, ovvero il restante 35%.

Chi intende usufruire di questa misura deve dare comunicazione scritta al condominio o verbalizzare la sua volontà tramite delibera assembleare. Spetta poi al condominio inoltrare la comunicazione ai fornitori e all’Agenzia delle Entrate. A quest’ultima vanno segnalati alcuni dati, tra cui l’importo totale dei lavori e il codice fiscale di coloro che hanno ceduto le proprie quote, tramite i servizi Entratel o Fisconline entro il 31 marzo del 2017.

La restituzione delle quote di detrazione al fornitore avrà inizio il 10 aprile 2017.