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Decreto efficienza energetica: le modifiche delle Regioni

La Conferenza delle Regioni vincola il parere positivo al nuovo provvedimento all’accoglimento di alcuni emendamenti

Decreto efficienza energetica: le modifiche delle Regioni

 

(Rinnovabili.it)  – Sì allo schema di decreto che integra il provvedimento legislativo di recepimento della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. L’assenso arriva dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e contiene nelle sue pagine le modifiche apportate in corsa al DL n. 102 del 4 luglio 2014, in cui si stabilisce un quadro di misure per la promozione e  il  miglioramento dell’efficienza   energetica  e le norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell’energia.

 

L’ok della conferenza è tuttavia condizionato ad alcune proposte emendative riguardante soprattutto le realtà condominiale. Nel dettaglio, accanto ad alcune modifiche riportate all’art.2 “Definizioni” e a quello delle “Sanzioni”, le regioni evindenziano la necessità di approfondire alcuni elementi emersi nell’istruttoria tecnica sull’art.9 “Misurazione e fatturazione dei consumi energetici” che tratta della contabilizzazione del calore negli edifici pluri-unità. Nell’articolato si ritiene che non siano ben definiti le tipologie di contatori (di fornitura, condominiale, individuale) e sia confusa la definizione di “chi deve fare cosa”.

Le modifiche apportate cercano di risolvere queste problematiche,così come la criticità emersa in alcuni condomini a seguito dell’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione in applicazione della norma UNI 10200, nella ripartizione delle spese per il riscaldamento.

In questo secondo caso le proposte emendative emerse dalla Conferenza prevedono:

 

– qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda ad un edificio siano effettuati tramite allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione di un contatore di fornitura di calore, in corrispondenza dello scambiatore di calore di collegamento alla rete o del punto di fornitura all’edificio.

 

– qualora il riscaldamento, il raffreddamento o la fornitura di acqua calda per una pluralità di edifici siano forniti da una centrale termica o frigorifera comune oppure da un singolo allacciamento ad una rete di teleriscaldamento, è obbligatoria entro il 31 dicembre 2016 l’installazione di contatori condominiali dell’energia termica o frigorifera fornite a ciascun condominio o edificio polifunzionale.