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Ddl Green Deal, novità per l’energia nella bozza

Ddl Green Deal energia
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Conto alla rovescia per la pubblicazione del ddl Green Deal

(Rinnovabili.it) – Sale l’attesa per il ddl Green Deal, il corpo di norme ambientali collegato della Legge di Bilancio 2020. Solo qualche giorno fa il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa aveva invitato tutti ad avere pazienza, ricordando come non esistesse ancora alcun testo “organico, apprezzabile e attendibile”.  Ma le indiscrezioni si sono moltiplicate a seguito di alcune bozze non ufficiali pubblicate on line. Indiscrezioni bollate dallo stesso Costa, come materiali istruttori di raccolta tecnica e parlamentare, ma che danno ugualmente un primo quadro della situazione. Il documento di schema riporta alcune interessanti novità per l’energia che, se confermate, potrebbero dare una generosa mano alla transizione energetica nazionale.

 

Prima fra tutte la possibilità di erogare nuovi incentivi per favorire la diffusione dell’accumulo domestico proposta da LEU. La misura, che accompagnerebbe da vicino le nuove disposizioni su autoconsumo e comunità dell’energia, prevede l’istituzione di contributi per l’acquisto di batterie e contatori di seconda generazione nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2022. L’idea consisterebbe nell’assegnare un incentivo pari al 30  per cento delle spese sostenute (entro un massimo di 5000 euro a richiedente e un budget totale di 30 milioni di euro). Il fondo necessario per erogare queste risorse poterebbe essere alimentato da un aumento nell’aliquota di prodotto che annualmente i titolari delle concessioni di coltivazione petrolifera sono tenuti a versare.

 

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Seconda novità inserita nella bozza del ddl Green Deal, l’aumento dell’ecobonus per le riqualificazioni energetiche degli edifici. Lo schema riporta una proposta del M5S per portare dal 65% al 80% le detrazioni per le spese sostenute dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021. A patto, tuttavia, che si opti per soluzioni di contabilizzazione dei consumi energetici e dei risparmi ottenuti dopo l’intervento.

 

Nel dettaglio il testo riporta:

“Nell’ambito delle verifiche […] in caso si opti per la detrazione maggiorata all’80%, Enea può quantificare l’effettivo risparmio e autonomia energetica conseguito nei 3 anni successivi all’intervento di riqualificazione energetica basandosi sui dati dei consumi dei 5 anni precedenti l’intervento stesso e cumulando, se del caso, l’energia termica con quella elettrica consumata e prodotta al fine di valutare la prestazione complessiva dell’edificio. Enea comunica tempestivamente all’ Agenzia delle Entrate i risultati di tali verifiche, la quale:

  1. nel caso in cui il risparmio medio annuo complessivo (inteso come differenza fra somma dell’energia termica ed elettrica consumata sottratta eventuale energia prodotta prima dell’intervento ed energia termica ed elettrica consumata sottraendo eventuale energia prodotta) rispetto al medesimo dato precedente l’intervento sia superiore all’ 65%, dispone la restituzione dello sgravio fiscale per ulteriori due anni, fino al raggiungimento della soglia di cui al comma 2.1;
  2. b) nel caso in cui il risparmio medio annuo conseguito come definito al punto a) sia inferiore al 65% rispetto al medesimo dato degli anni precedenti l’intervento, dispone la cessazione della restituzione al quinto anno (65%).
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