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Basilicata: nuove norme su idrogeno e libretto di sicurezza per fer

Pietrantuono: "Guardiamo al futuro con un percorso innovativo di sviluppo delle fonti di energia che vede protagonisti i territori, gli enti di ricerca, il sistema produttivo”

idrogeno verde rinnovabile
Foto di Jozef Petrencik da Pixabay

 Idrogeno verde e impianti Fer tra i temi disciplinati nella lr n.11/2018

(Rinnovabili.it) – Via libera alle nuove norme sull’idrogeno in Basilicata. La Regione ha pubblicato sul BUR la legge n. 11 del 29 giugno, collegato alla Legge di stabilità regionale 2018. Tra gli articoli del provvedimento si mette mano alla normativa in materia energetica, a cominciare da disposizioni per promuovere l’utilizzo del vettore energetico in chiave green. La Regione, si legge nel testo, “riconosce l’idrogeno come combustibile alternativo alle fonti fossili” e per questo intende sostenere un’economia basata sull’idrogeno “prodotto mediante l’utilizzo di energia da fonte rinnovabile e mediante il recupero e/o riutilizzo di acqua sottoposta a processi di trattamento”. Per farlo si affiderà gli accordi di programma e ai protocolli d’intesa con enti pubblici, enti di ricerca, consorzi e società consortili, associazioni di categoria, consorzi di imprese e società.

“Guardiamo al futuro con un percorso innovativo di sviluppo delle fonti di energia che vede protagonisti i territori, gli enti di ricerca, il sistema produttivo”, spiega l’assessore regionale all’Ambiente ed Energia, Francesco Pietrantuono, sottolineando l’altra grande novità verde delle legge: il nuovo libretto di sicurezza per gli impianti rinnovabili.

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Recita l’articolo 56 del provvedimento:

“1.Gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ad eccezione di quelli ad uso domestico, sono sottoposti a verifiche e controlli da parte dell’esercente.

2.I componenti e le apparecchiature costituenti l’impianto da F.E.R. sono assoggettati annualmente a verifiche, finalizzate a controllare la regolare funzionalità e sicurezza.

3.L’esercente dovrà comunicare al Comune territorialmente competente, su cui è localizzato l’impianto da F.E.R., i dati relativi ai controlli e alle verifiche di sicurezza, nonché le manutenzioni effettuate.

4.La Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge adotterà le disposizioni operative relative alle modalità di controllo e di verifica sulla sicurezza mediante l’istituzione di un apposito libretto di sicurezza dell’impianto, le tempistiche di controllo per ciascuna tipologia di impianto, le modalità di trasmissione dei dati rilevati e le sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 44, comma 4, del D.Lgs. n. 28 del 3 marzo 2011.”

“Con il libretto di sicurezza saranno assicurati i controlli e garantita, in particolare per le pale eoliche, maggiore sicurezza con meno rischi per i cittadini e l’ambiente”, ha aggiunto l’assessore. “Il libretto di sicurezza è una novità in Italia e, per tale ragione, ho intenzione di sentire, per la redazione del disciplinare di attuazione, gli ordini professionali e le organizzazioni di categoria, oltre ai comitati interessati”.