A disposizione 4,3 miliardi di euro fino al 2025. Il plafond per singolo beneficiario è di 50 mln l’anno, si potrà procedere con una sola pratica alla volta. Definiti i tetti di spesa per le rinnovabili, per il fotovoltaico si va da 780 a 1.170 €/kW. Le principali novità dell’atteso decreto attuativo del piano per promuovere digitalizzazione e decarbonizzazione delle imprese
Circola la bozza di decreto attuativo di Transizione 5.0, il piano per l’innovazione digitale e verde
Tetti di spesa per le rinnovabili definiti per tipo di fonte e taglia dell’impianto, apertura parziale agli energivori, più chiarezza sulle tempistiche per accedere al credito d’imposta. Sono le novità più importanti contenute nella bozza di decreto attuativo del piano Transizione 5.0, il nuovo schema di sostegno da 4,3 miliardi che incentiva gli investimenti privati in beni e attività che promuovono la digitalizzazione e la decarbonizzazione nel settore produttivo.
I criteri di ammissibilità e le tempistiche
Il decreto attuativo conferma i criteri chiave per accedere al credito d’imposta: gli investimenti devono portare a una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva interessata di almeno il 3%. Se calcolata sui processi, invece, la riduzione non deve essere inferiore al 5%. Sono ammissibili agli incentivi gli investimenti per l’autoconsumo energetico (salvo da biomassa), inclusi quelli per lo stoccaggio, così come le attività di formazione su competenze legate a digitalizzazione e decarbonizzazione.
Le agevolazioni sono disponibili per i progetti di innovazione avviati dal 1° gennaio 2024 e completati entro il 31 dicembre 2025. Il limite massimo annuale per singolo beneficiario è fissato a 50 milioni con i seguenti scaglioni:
- fino al 35% per investimenti fino a 2,5 mln,
- fino al 15% per investimenti tra 2,5 e 10 mln,
- fino al 5% per investimenti oltre i 10 mln (con tetto dell’agevolazione a 50 mln).
Per l’anno in corso, si considerano completati anche i progetti il cui ultimo investimento è effettuato entro il 30 aprile 2025, a patto che al 31 dicembre 2024 sia stato versato un acconto almeno del 50% del valore dell’investimento. Per i progetti di autoconsumo energetico vale la data di fine lavori, mentre per le attività di formazione rileva la data di rilascio dell’attestato finale. Tra le novità, c’è il vincolo di poter accedere alle agevolazioni solo per un progetto alla volta.
Definiti i tetti di spesa per le rinnovabili
L’allegato 1 alla sezione II definisce i limiti di spesa ammissibili per investimenti in impianti rinnovabili destinati all’autoconsumo, declinandoli per fonte e taglia dell’impianto.
Per il fotovoltaico, i tetti sono i seguenti:
- 780 €/kW per gli impianti tra 0,6 e 1 MW,
- 820 €/kW per quelli tra 0,2 e 0,6 MW,
- 940 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW,
- fino ai 1.170 €/kW per impianti sotto i 20 kW.
Per l’eolico i tetti sono così definiti:
- 1.080 €/kW per impianti tra 0,6 e 1 MW,
- 1.280 €/kW per quelli tra 0,2 e 1 MW,
- 2.160 €/kW per quelli tra 20 e 200 kW,
- 2.640 €/kW per impianti sotto i 20 kW.
In questi casi, il decreto attuativo del piano Transizione 5.0 dispone che le agevolazioni siano disponibili con la semplice comunicazione di fine lavori per la scadenza di dicembre 2025. L’articolo 7 della bozza specifica che i progetti debbano ottenere la connessione entro 1 anno.
Sono agevolabili:
- i gruppi di generazione dell’energia elettrica;
- i servizi ausiliari di impianto;
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell’energia elettrica funzionali alla produzione di energia elettrica;
- gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta.
Per i sistemi di accumulo, le spese per l’acquisto e l’installazione possono essere agevolati fino ad un massimo di 900 €/kWh.
Piano Transizione 5.0, nuove deroghe per gli energivori
Tra i punti inseriti nel decreto attuativo c’è l’apertura alle imprese energivore. Il testo esclude dalle agevolazioni le attività direttamente connesse ai combustibili fossili, ma con alcune eccezioni.
Luce verde per i progetti che riguardano la generazione elettrica da gas e le relative reti di trasmissione e distribuzione, a condizione che rispettino il principio del “non arrecare un danno significativo”. Così come alle imprese soggette all’ETS per le quali l’uso di combustibili fossili “è temporaneo e tecnicamente inevitabile per una transizione tempestiva verso il funzionamento senza combustibili fossili”.
Accedono alle agevolazioni anche le imprese soggette al mercato del carbonio europeo per progetti che non hanno un impatto diretto sui consumi energetici relativi a flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa. O per progetti che sono correlati ai flussi di fonte che rientrano nel piano di monitoraggio della CO2 dell’attività d’impresa, ma le cui emissioni risultino inferiori a quelle registrate nell’esercizio precedente all’avvio del progetto.