Obiettivo: rendere più rapido l’iter di valutazione
(Rinnovabili.it) – Qual è la definizione di sistema di teleriscaldamento efficiente? Quando vanno trasmesse le richieste di qualifica? Cosa fare in caso di temporaneo malfunzionamento degli strumenti di misura? A queste ed altre domande risponde il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) nel suo portale di Assistenza Clienti. In questi giorni, infatti, il GSE ha aggiornato la sezione FAQ con 11 quesiti tutti dedicati al teleriscaldamento. E più precisamente alle informazioni preliminari e alla presentazione della richiesta per la procedura di qualifica come sistema “efficiente”.
Il concetto è stato introdotto con la Direttiva europea 2012/27/CE ma ha raggiunto una grande importanza soprattutto con l’attuazione di due provvedimenti successivi, la RED II sulle energie rinnovabili e la rifusione della Direttiva sull’efficienza energetica, entrambi del 2018. Le norme in questione hanno infatti stabilito che il teleriscaldamento efficiente possa essere conteggiato per la verifica del raggiungimento degli obblighi di quota minima di FER negli edifici e per risparmi di energia annui obbligatori.
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Teleriscaldamento efficiente
In questo contesto il Gestore ha l’incarico, entro il 30 giugno di ogni anno, di qualificare come efficienti i sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento i cui gestore ne abbiano fatto volontariamente richiesta. Per rendere più rapido ed efficace il processo di valutazione di tali domande il GSE ha deciso di portare maggiore chiarezza sulle informazioni preliminari e la presentazione della richiesta.
Le 11 FAQ aggiunte al portale centrano questioni essenziali, quali: Il calore esausto recuperato dai fumi di un impianto di termovalorizzazione dei rifiuti può essere considerato calore di scarto? Chi può trasmettere la richiesta di qualifica di “Sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente”? Per un termovalorizzatore alimentato a rifiuti con frazione rinnovabile, come viene contabilizzato il calore recuperato a valle della produzione combinata di energia elettrica e termica? E ancora, quando è possibile trasmettere la richiesta di qualifica di “Sistema di teleriscaldamento/teleraffrescamento efficiente” relativa all’anno ad un determinato anno di produzione?
La pagina ricorda anche la definizione di “sistema di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficiente”, ossia l’insieme della singola rete e delle unità di produzione del calore ad essa connesse, che usi, in alternativa:
- almeno il 50% di energia derivante da fonti rinnovabili;
- il 50% di calore di scarto;
- il 75% di calore cogenerato;
- il 50% di una combinazione delle precedenti.
“Si segnala, a tal riguardo, che il GSE provvederà ad aggiornare la Procedura per la qualifica di sistemi di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti e il portale informatico TLR_EFF, accessibile dall’Area Clienti selezionando il servizio “Teleriscaldamento Efficiente” presente nella sezione Efficienza Energetica”.