La Commissione Europea ha adottato alcuni documenti di orientamento per aiutare i Ventisette a recepire nei rispettivi ordinamenti nazionali le nuove direttive su rinnovabili ed efficienza. Chiarite le disposizioni e i nuovi metodi di calcolo
Riscaldamento e raffreddamento, nel 2025 dovranno essere recepite le nuove norme UE
Riscaldamento e raffreddamento rappresentano circa la metà del consumo energetico nell’Unione Europea. Una quota solida in cui il contributo delle fonti energetiche rinnovabili (FER) sta crescendo ancora troppo lentamente e affidando la maggior parte del lavoro alla biomassa. Per accelerare la decarbonizzazione di questo segmento sono state introdotte nuove norme. O, più precisamente, sono state aggiornate due delle principali direttive comunitarie in ambito energetico: quella sulle energie rinnovabili (RED) e quella sull’efficienza energetica (EED).
Entrambi i provvedimenti riportano infatti, tra le altre cose, precise misure ed obblighi da applicare al settore dell’energia termica. E gli Stati Membri sono tenuti a recepire gli elementi principali di entrambe le direttive nel diritto nazionale il prossimo anno. La RED entro il 21 maggio 2025 e l’EED entro l’11 ottobre 2025. Ma come la Commissione europea sa bene, ad ogni cambio legislativo aumentano i livelli di complessità a causa di nuovi obblighi e nuovi requisiti di rendicontazione sulle statistiche energetiche.
Ecco perché il 2 settembre l’Esecutivo UE ha adottato oggi alcuni documenti di orientamento per supportare i paesi nel recepimento e attuazione delle direttive EED e RED. Due di questi documenti riguardano esplicitamente il settore del riscaldamento e del raffreddamento. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.
Linee guida per gli articoli 15a, 22a, 23 e 24 della RED III
Tra le sue diverse norme, la direttiva aggiornata sulle energie rinnovabili mira anche a rafforzare le disposizioni esistenti per promuovere l’impiego delle FER nei settori del riscaldamento e raffreddamento e del teleriscaldamento e raffreddamento (rispettivamente articoli 23 e 24). Inoltre introduce nuove disposizioni per promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nei settori dell’edilizia e dell’industria (rispettivamente nuovi articoli 15 bis e 22 bis), strettamente collegate alle quelle in materia di energia termica.
In questo ambito le linee guida della Commissione chiariscono le nuove disposizioni e la contabilizzazione di una quota maggiore di energia verde nel comparto. Fornendo anche spiegazioni aggiuntive su come applicare la definizione di “calore di scarto” nel contesto della direttiva.
“La comunicazione – si legge nelle linee guida – mira a facilitare l’attuazione dei nuovi obblighi e delle misure […] fornendo chiarimenti riguardanti in particolare l’ambito, la struttura e la contabilizzazione degli obiettivi. Alcuni obblighi riguardano i nuovi requisiti di segnalazione sulle statistiche energetiche. Sebbene il primo anno di riferimento per la segnalazione ufficiale in SHARES in base alla RED rivista sarà il 2025, gli Stati membri potrebbero già utilizzare la versione provvisoria dello strumento SHARES aggiornato per questo calcolo ben prima del 21 maggio 2025, la data di recepimento della RED”.
Gli orientamenti della Commissione sulla EDD
La raccomandazione e la nota orientativa sugli aspetti di riscaldamento e raffreddamento della Direttiva sull’efficienza energetica rivista chiariscono invece come i paesi dell’UE possono identificare sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti. Il testo spiega i modi per stabilire gli obblighi di pianificazione applicabili ai sistemi che non soddisfano i criteri per sistemi di teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti.
Chiarisce inoltre come garantire l’uso efficiente del calore in eccesso disponibile da grandi strutture che consumano energia, come industrie e data center, e che sono in fase di pianificazione.