Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy aggiorna le FAQ sul Piano transizione 5.0. Chiarimenti sui beneficiari, le spese ammissibili e le modalità di calcolo del risparmio energetico
Anche gli impianti solari termici possono accedere agli incentivi del Transizione 5.0. Il chiarimento arriva in questi giorni dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) attraverso l’aggiornamento del documento di FAQ dedicate. Il dicastero ha risposto ai nuovi dubbi avanzati dalle imprese tramite il portale del GSE (Gestore dei Servizi Energetici) in materia di contributi 5.0. Fornendo nuove delucidazioni sulla platea dei beneficiari, sulle spese ammissibili ma anche sulle modalità di calcolo del risparmio energetico.
Andiamo con ordine.
Via libera al solare termico tra le spese del Transizione 5.0
Come già specificato nell’aggiornamento di ottobre, tra le spese per gli impianti di autoproduzione da fonte rinnovabile, il 5.0 ritiene ammissibili anche quelli di per la generazione di “energia termica utilizzata esclusivamente come calore di processo e non cedibile a terzi, con elettrificazione dei consumi termici”. Questa specifica ha portato alla domanda successiva: sono inclusi quindi anche gli impianti solari termici? Ebbene per il MIMIT la risposta è sì.
Secondo i tecnici del Dicastero la generazione di calore tramite un impianto solare termico “può essere considerata assimilabile nell’ambito della ‘elettrificazione degli usi termici’ o, più in generale, della decarbonizzazione dei consumi termici”. Anche se nella pratica il vettore elettrico non rientra nell’equazione.
Ma per poter ricevere i crediti d’imposta Transizione 5.0 gli impianti solari termici devono destinare il calore esclusivamente al processo produttivo. Si dovrà però attendere un successivo aggiornamento per conoscere i parametri per il calcolo del costo massimo ammissibile per tali impianti.
Ricordiamo però che anche in questo caso gli incentivi del Transizione 5.0 risultano cumulabili con il Conto Termico. Ovviamente a condizione condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
Anche le ESCO tra i beneficiari degli incentivi Transizione 5.0
Altro grande chiarimento atteso: le ESCO (Energy Service Company) possono accedere agli incentivi Transizione 5.0. Per il MIMIT le attività svolte da queste realtà, in genere tramite contratti EPC (Energy Performance Contract), si adattano efficacemente agli obiettivi del piano Transizione 5.0.
Si legge nelle FAQ:
“Le ESCO, attraverso gli investimenti realizzati, permettono di ottenere un’efficienza energetica sui processi dell’azienda cliente, risultando essere i potenziali beneficiari diretti dell’incentivo“.
In questo caso la valutazione della riduzione percentuale dei consumi energetici, che costituisce il parametro per la concessione del contributo, deve essere effettuata sui processi aziendali su cui la ESCO è intervenuta.
Transizione 5.0, dove installare gli impianti rinnovabili?
Il documento chiarisce dove collocare gli impianti di autoproduzione e autoconsumo di energia da fonti rinnovabili affinché siano agevolabili. Nel dettaglio si specifica che non vi è alcun obbligo di confinamento all’interno della struttura aziendale su cui si interviene per ridurre i consumi.
Gli impianti FER possono essere localizzati, a scelta, nelle medesime particelle catastali su cui insiste la struttura produttiva oppure in edifici o siti diversi (autoconsumo a distanza).
“Nel caso di autoconsumo a distanza, il sito di autoproduzione deve essere nella disponibilità dell’impresa stessa e deve esserci coincidenza tra produttore dell’energia e cliente finale (stesso codice fiscale – C.F.)”.
E l’installazione deve essere direttamente interconnessa con lo stabilimento aziendale con un collegamento non superiore a 10 chilometri. Sullo stesso collegamento, inoltre, non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo dell’impresa. In alternativa l’azienda può utilizzare la rete di distribuzione esistente per impiegare l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi e consumarla presso la struttura produttiva. A patto che autoproduzione e autoconsumo siano localizzati nella medesima zona di mercato.
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