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Incentivi alle rinnovabili nelle isole minori, si passa all’azione

incentivi alle rinnovabili isole

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Nuove modalità per gli incentivi alle rinnovabili nelle piccole isole

(Rinnovabili.it) – Gli incentivi alle rinnovabili nelle isole minori devono essere commisurati al costo del combustibile risparmiato per il minor consumo d’energia efficientemente prodotta. Con questo obiettivo in mente l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ARERA (ex AEEGSI) sta studiando le nuove modalità di remunerazione per gli interventi e l’utilizzo dell’energia verde auto-prodotta nei territori non interconnessi.

In questa fase di definizione l’Authority ha messo in consultazione il documento contenete i suoi orientamenti sulla questione: un documento di 34 pagine che affronta, caso per caso, le condizioni per l’accesso ai sussidi, per l’allaccio degli impianti, per il ritiro dedicato e lo scambio sul posto.

 

Protagoniste di questo intervento sono le 19 isole minori italiane – dall’arcipelago Toscano alle Pelagie – per le quali il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha individuato obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020. Il provvedimento, redatto dal MiSE ha confini ampi. Definisce i requisiti che devono possedere gli impianti, sia elettrici che termici, per accedere alle nuove forme di remunerazione, promuove l’ammodernamento delle reti elettriche isolane e la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi, lì dove per integrazione si intende la connessione a sistemi di accumulo, trasporto elettrico o al sistema idrico isolano. Lo stesso decreto affida ad ARERA il compito di studiare i nuovi incentivi alle rinnovabili nelle isole minori, puntualizzando i requisiti d’accesso e definendo ogni aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi.

 

Sotto molti punti di vista le modalità proposte rispecchiano quelle già in vigore nella Penisola. Il soggetto deputato alla loro verifica, sia in sede di ammissione sia durante la vita utile, rimane il GSE, così come uguali sono le condizioni per la connessione degli impianti di produzione alla rete elettrica o quelle per il ritiro dedicato. Quello che inevitabilmente cambia è la determinazione degli incentivi, a partire da quelli per le fer elettriche. In base al decreto del 2017, la tariffa base unitaria deve essere pari al risparmio ottenuto con il combustibile evitato – tecnicamente chiamato “costo evitato efficiente” – entro un valore minimo e uno massimo indicati per taglia dell’impianto. Ai fini della determinazione di questo costo (tramite una formula che, oltre al prezzo del gasolio, tiene conto di costi medi di trasporto del combustibile e del consumo specifico) e dei valori limite distinti per taglia, l’Autorità ha utilizzato lo studio da Ricerca sul Sistema Energetico

 

>>Leggi anche Pubblicato il decreto per le fonti rinnovabili nelle isole minori<<

 

Come si evince nel documento di consultazione, i limiti minimi e massimi sono stati definiti solo per gli impianti fotovoltaici “essendo quelli che con maggiore probabilità verranno realizzati sulle isole”, ma la tariffa è applicabile a qualsiasi impianto alimentato a FER elettriche. In alternativa, ARERA propone una “tariffa base” che rimanga invariata per tutto il periodo di remunerazione e pari alla media aritmetica dei valori minimo e massimo. “Questa alternativa  – spiega l’Autorità in una nota stampa – è di semplice applicazione perché non tiene conto delle fluttuazioni del costo evitato efficiente. Si ritiene che i predetti valori minimo e massimo, una volta definiti in funzione della data di entrata in esercizio di un impianto, rimangano invariati per tutto il periodo di remunerazione, ipotizzato pari a 20 anni da tale data”. Infine, il documento propone che ai produttori si applichi un corrispettivo convenzionale a copertura dei costi amministrativi del GSE, pari a 0,05 euro/kWh con esclusione degli impianti di potenza fino a 3 kW destinati all’autoconsumo.

 

Cambiano le cose per le rinnovabili termiche. Nel caso delle pompe di calore, è erogata in un’unica soluzione ed è pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto, nel limite massimo di 500 euro per prodotti con capacità inferiore o uguale a 150 litri e di 850 euro per prodotti con capacità superiore a 150 litri. Per i pannelli solari termici, l’ARERA scarta l’idea di una remunerazione commisurata al costo del combustibile risparmiato optando per soluzioni “semplici con pagamento anticipato all’anno di installazione”. Anche in questo caso ai produttori si applica un corrispettivo convenzionale a copertura dei costi amministrativi del GSE, pari all’1% del valore del contributo totale spettante al medesimo soggetto, con un massimale pari a 150 euro per ciascun impianto.

 

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