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Decreto OIERT, nuovi obblighi per le rinnovabili termiche

Il MASE ha posto in consultazione pubblica il provvedimento che obbliga alcune società - pubbliche e private -che vendono energia termica per il riscaldamento e raffrescamento, a introdurre quote rinnovabili

Decreto OIERT rinnovabili termiche
Foto di Julian Hochgesang su Unsplash

Il Decreto OIERT si applica anche a teleriscaldamento e cogenerazione

(Rinnovabili.it) – L’Italia deve incrementare la quota di rinnovabili termiche nelle forniture di calore per non mancare i suoi obiettivi energetici 2030. A dare una mano sarà anche il Decreto OIERT del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, attraverso la definizione di nuovi obblighi per le società che vendono energia termica a terzi. Il provvedimento, ancora in stato embrionale, è stato posto ieri in consultazione dal MASE con l’obiettivo di raccogliere osservazioni e spunti da parte dei soggetti coinvolti. Fino al fino al prossimo 15 gennaio le parti interessate potranno inviare i propri pareri al Dicastero che ne terrà conto nella formulazione del testo finale.

DM OIERT, cosa prevede?

Il DM OIERT è “figlio” del decreto di recepimento della RED III europea. Il d.lgs.del 8 novembre 2021, n. 199 ha introdotto un obbligo di incremento dell’energia rinnovabile termica nelle forniture di energia a decorrere dal 1° gennaio 2024. La norma prevede che i venditori di energia termica sotto forma di calore per il riscaldamento e il raffrescamento per quantità superiori a 500 TEP annui garantiscano quote rinnovabili nell’energia venduta. Con volumi annuali incrementali.

In questo contesto, il Decreto ministeriale ha il compito di definire le modalità di attuazione e di verifica dell’obbligo e quelle di “compensazione” per i trasgressori. I soggetti che non rispetteranno l’obbligo saranno infatti tenuti a versare un contributo compensativo in un fondo appositamente costituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Il perimetro dei soggetti potenzialmente obbligati comprende tre tipologie di sistemi di riscaldamento:

  • teleriscaldamento e teleraffrescamento, limitatamente all’energia venduta ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo);
  • impianti di cogenerazione con vendite di energia termica ai fini del riscaldamento e raffrescamento (con esclusione del calore di processo) non compresi già nella prima tipologia;
  • impianti di riscaldamento e/o raffrescamento al di fuori dei sistemi di teleriscaldamento.

I target per le rinnovabili termiche in Italia

Ma quali sono gli obiettivi per le rinnovabili termiche da raggiungere? Lo schema del decreto OIERT viene in aiuto ricordando che, a seguito della nuova Direttiva RED III e dell’aggiornamento 2023 del PNIEC italiano, gli obiettivi FER per il settore termico sono stati incrementati. Per la precisione nell’aggiornamento del Piano Energia e Clima lo scenario di consumo energetico da fonti rinnovabili nel settore termico prevede un target complessivo del 36,7% entro la fine del decennio. Nel settore del teleriscaldamento e teleraffrescamento la Direttiva europea prevede un incremento della quota rinnovabile che porti circa al 48% entro lo stesso anno.

Sul fronte delle traiettorie annuali incrementali che i venditori dovranno seguire, il DM del MASE propone due alternative: una crescita graduale nei primi anni per poi seguire un’impennata negli ultimi oppure un andamento di crescita annua costante. I soggetti obbligati che non adempiono al vincolo normativo dovranno corrispondere un importo in euro pari al prodotto tra il valore del costo addizionale del TEP di energia termica rinnovabile il numero dei TEP di mancata produzione da fonti energetiche rinnovabili rispetto a quello dovuto.

Leggi qui lo schema del decreto OIERT sulle rinnovabili termiche