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Conto termico, il MISE firma il decreto

Dopo il passaggio in Conferenza Unificata, il Ministro Guidi firma il Decreto di aggiornamento del Conto Termico. Soddisfatte le associazioni di categoria

Conto termico, incentivi estesi a coop sociali

 

 

(Rinnovabili.it) – Dopo l’ok della Conferenza Stato-Regioni del 20 gennaio, il Ministro dello Sviluppo Economico Federica Guidi ha firmato il decreto di Revisione del Conto Termico, dando finalmente seguito a quanto previsto dalla legge Sblocca Italia in merito alla semplificazione di questo meccanismo d’incentivazione. Una lunga attesa per le associazioni di settore, ripagata però da un testo che non delude le aspettative. Si dichiarano pienamente soddisfatte infatti, ANIMA, Assoclima e Assotermica, così come positiva risulta essere la valutazione complessiva di AIEL, tutte parte attiva del processo di elaborazione della Revisione con le Istituzioni.

 

Il provvedimento accoglie in parte alcune delle richieste delle Regioni. Nelle commissioni che hanno preceduto la riunione della Conferenza Unificata l’assessore regionale del Veneto Roberto Marcato, referente per la materia dell’Energia, si era fatto promotore della richiesta di estendere la platea dei beneficiari degli incentivi previsti per la realizzazione di interventi per la produzione di energia termica o per l’efficienza energetica degli edifici. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha accolto la richiesta per la parte relativa alle cooperative sociali e con questa integrazione al decreto l’intesa è stata sancita dalla Conferenza Unificata.

 

“Oltre a misure semplificative, che rendono più agevole l’accesso all’incentivo e più rapida la sua erogazione – sintetizza il presidente di Assoclima, Alessandro Riello –  sono stati introdotti l’ampliamento della tipologia di interventi agevolabili, l’adeguamento del livello di incentivazione e l’aggiornamento dei requisiti tecnici minimi di accesso. Tra le misure di semplificazione il decreto prevede la predisposizione, a cura del GSE, di una lista di prodotti idonei con potenza termica fino a 35 kW per i quali sarà possibile usufruire di una procedura semiautomatica per l’ accesso agli incentivi. Per quanto riguarda in particolare le pompe di calore, è stata riconosciuta la precedente debolezza dell’incentivo, rispetto al costo di investimento sostenuto, e quindi prevista la revisione dei valori del coefficiente di valorizzazione dell’energia termica prodotta Ci. E’ stato previsto l’innalzamento della soglia di ammissibilità degli impianti dagli attuali 1000 kW a 2000 kW.”

 

 

Le altre novità del testo sono state riassunte,da AIEL in una nota stampa:

  • nel caso in cui l’ammontare totale dell’incentivo non sia superiore a € 5.000 il GSE corrisponderà l’incentivo in un’unica rata;
  • saranno ammesse modalità di pagamento online e tramite carta di credito per attestare le spese sostenute;
  • verrà istituito il catalogo degli apparecchi domestici con potenza termica utile nominale inferiore o uguale a 35 kW. Acquistando uno dei prodotti della lista, l’operatore accede a un iter semplificato per la compilazione della scheda domanda, in cui non è necessario indicare i dati tecnici e prestazionali del generatore;
  • è stato eliminato l’obbligo di iscrizione ai registri per caldaie a biomassa con potenza termica superiore a 500 kW, quindi è possibile l’accesso diretto agli incentivi;
  • i soggetti pubblici e privati che sono ammessi ai benefici del Conto Termico possono avvalersi di una ESCO (Energy Service Company) mediante la stipula di un contratto di servizio energia o di un contratto di prestazione energetica;
  • nel caso di impianti con potenza termica utile superiore a 200 kW è richiesta l’installazione di sistemi per la contabilizzazione del calore; · la deroga al principio della sostituzione, ovvero la nuova installazione, già prevista per le imprese agricole, viene estesa anche alle imprese operanti nel settore forestale;
  • nel caso specifico delle serre, per le sole aziende agricole, è consentito il mantenimento dei generatori esistenti a gasolio con sola funzione di backup. In tal caso il produttore è tenuto a installare strumenti di misura, certificati da soggetto terzo e accessibili ai controlli;
  • in caso di sostituzione di più generatori di calore presso uno o più edifici e/o case isolate con un impianto di generazione centralizzato di potenza minima superiore a 1.000 kWt, la richiesta di concessione dell’incentivo potrà essere presentata al raggiungimento della sostituzione di almeno il 70% dei generatori esistenti presso le diverse utenze. Tutti i generatori di calore sostituiti devono essere alimentati a biomassa, a carbone, a olio combustibile, o a gasolio. I generatori a biomassa installati presso la centrale termica devono avere i requisiti tali da ottenere, ai sensi del presente decreto, un coefficiente premiante riferito alle emissioni di polveri pari a 1,5.