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Conto Termico 3.0, il decreto 2025 alle Regioni

Conto Termico 3.0, il decreto 2025 alle Regioni

Se ne era parzialmente persa traccia con la conclusione della consultazione pubblica, ma oggi lo schema del nuovo decreto Conto Termico 3.0 (anche noto come Conto Termico 2025) torna alla ribalta. Secondo una nota stampa rilasciata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica è iniziato ufficialmente il confronto con le Regioni per l’approvazione definitiva del DM.

Non si hanno ancora date certe di pubblicazione ma fonti di settore ritengono probabile che il nuovo Decreto Conto Termico possa vedere la luce a gennaio 2025, per poi attendere le nuove regole operative del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In attesa di conoscere la versione definitiva, il MASE ha confermato alcune delle modifiche normative proposte a marzo di quest’anno in materia. L’atto ministeriale infatti interviene sul meccanismo già attivo (Conto Termico 2.0) con l’obiettivo di migliorarne l’applicazione. Le novità più grandi studiate dal Dicastero? La rimodulazione degli interventi incentivabili, aprendo le porte ai piccoli impianti fotovoltaici con accumulo ed escludendo le caldaie a condensazione. Ma andiamo con ordine.

Cos’è il Conto Termico?

Il Conto Termico è un regime di incentivazione italiano che supporta gli interventi di efficientamento energetico e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili con impianti di piccole dimensioni. Il meccanismo, nella versione attuale (disciplinata dal DM 28/12/2012) è riservato solo a:

Due le modalità di accesso al meccanismo di incentivazione: diretto e su prenotazione.

Nel primo caso è possibile presentare richiesta solo a seguito della conclusione degli interventi, facendo domanda entro 60 giorni dalla fine dei lavori.

Nel secondo, accessibile solo alle PA e alle ESCo che operano per loro conto (cooperative escluse) è possibile invece presentare al GSE, per la prenotazione dell’incentivo per gli interventi ancora da realizzare, compilando una scheda domanda a preventivo.

Gli interventi incentivabili dal Conto Termico

Questa differenza tra Pubblica amministrazione e privati si riscontra anche nella lista degli interventi ammessi.

Per la PA, l’attuale Conto Termico 2.0 annovera:

Per i privati gli interventi incentivabili con il Conto Termico 2.0 sono:

Secondo le attuali norme in nessun caso l’incentivo può superare il 65% delle spese sostenute (e ammesse).

Conto termico 3.0 (2025), cosa cambia?

Il provvedimento, promosso dal ministro Gilberto Pichetto, rinnova il meccanismo di incentivazione. Come esplicitato anche dal MASE nel comunicato stampa odierno “con la nuova disciplina si rende più agevole l’accesso al meccanismo, ampliando la platea dei beneficiari, la tipologia di interventi agevolabili, nonché le spese ammissibili“. 

Diverse dunque le novità introdotte rispetto al vigente decreto Conto Termico 2.0, tutte emerse fin dalla fase di consultazione pubblica.

Nel dettaglio, la nuova stesura prevede quindi nuovi soggetti ammissibili sia tra le PA che tra i privati. Porte aperte ai membri di comunità energetiche rinnovabili e delle configurazioni di autoconsumo diffuso, così come agli enti del terzo settore (equiparati alla PA). E ai lavori a carico di edifici privati non residenziali, attualmente preclusi dal regime.

Ma la grande novità del Conto Termico 2025 sarà l’apertura al fotovoltaico e alla mobilità elettrica. Lo schema di regime ammette infatti tra gli interventi incentivabili gli impianti fotovoltaici con annessi sistemi di accumulo e le colonnine di ricarica per EV. Ma a patto che vengano realizzati congiuntamente alla sostituzione dell’impianto termico tradizionale con un sistema a pompe di calore. Fuori invece le caldaie a condensazione.

Novità anche sul contributo. “Viene innalzato inoltre al 100% delle spese ammissibili l’incentivo per gli interventi realizzati su edifici ad uso pubblico di proprietà di piccoli comuni con popolazione fino 15.000 abitanti, per interventi sugli edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie, incluse quelle residenziali, di assistenza, di cura o di ricovero del sistema sanitario nazionale come previsto dal decreto-legge 104 del 14 agosto 2020″, spiega il MASE.

In ogni caso mano tesa alle amministrazioni pubbliche: è stato previsto, infatti, un periodo transitorio durante il quale alcune delle disposizioni per le PA del DM 16 febbraio 2016 rimarranno applicabili.

Le novità del Decreto Conto Termico 3.0 in consultazione

Il documento messo in consultazione dal Ministero dell’Ambiente riporta diverse novità accanto all’ampliamento di platea. Lo schema propone ad esempio di limitare l’accesso agli incentivi tramite ESCo solo ai “grandi lavori”, come ad esempio la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con nuove installazioni di potenza complessiva superiore a 70 kW o l’installazione di impianti solari termici di dimensione superiore a 20 metri quadrati. Inoltre le ESCO perdono lo strumento della prenotazione.

Per le PA invece sarà possibile ricorrere a forme di cooperazione pubblico-privato (contratti PPP) e, dunque, “alla compartecipazione di soggetti privati alle spese di riqualificazione”.

Infine  per i soggetti privati si introducono precisi campi di interventi legati alla categoria catastale dell’immobile oggetto alla riqualificazione. Nel dettaglio lo schema del Conto Termico 2023 prevede: in ambito civile residenziale, la possibilità di incentivare unicamente interventi di piccole dimensioni per la  produzione termica da FER e per l’installazione di sistemi ad alta efficienza; in ambito civile non residenziale, qualsiasi intervento di quelli ammessi senza limitazione nella taglia.

Conto Termico 3.0, quali interventi sono ammessi?

La proposta di Conto Termico 3.0 modifica anche gli interventi ammissibili. Lato efficienza energetica, alla lista già presente nel Conto termico 2.0 (l’attuale normativa) si aggiungono i seguenti lavori: 

Per questi ultimi due interventi è prevista una condizione vincolante: che siano effettuati parallelamente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti a pompe di calore elettriche.

Sul fronte degli interventi di piccole dimensioni per la produzione di energia termica, l’elenco si fa più articolato, aggiungendo a quanto già previsto dalla norma, la sostituzione degli impianti di climatizzazione combinata anche a quelli di produzione di acqua calda sanitaria. E aprendo le porte a pompe di calore, elettriche o a gas, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica.

Inoltre il testo prevede:

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