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Stop incentivi alle caldaie a combustibili fossili, le linee guida UE

La Commissione europea ha pubblicato un documento di orientamenti per aiutare i paesi a interrompere, a partire dal 2025, qualsiasi sussidio alle nuove caldaie autonome alimentate da combustibili fossili. Salvi gli apparecchi a gas se il mix di rete è più verde che grigio

Stop incentivi alle caldaie a combustibili fossili, le linee guida UE

Chiarimenti sull’articolo 17 (15) dell’EPBD

Tra le tante norme spartiacque inserite nella direttiva rivista sulla prestazione energetica degli edifici (EPBD), c’è anche lo stop anticipato (rispetto alle restanti deadline) degli incentivi per le nuove caldaie autonome a combustibili fossili. Una messa al bando dei finanziamenti nazionali che non ammette deroghe ma che, di sicuro, ha bisogno di chiarimenti.

In aiuto arriva un documento di orientamento pubblicato oggi dalla Commissione europea. Dieci pagine di linee guida che chiariscono la norma in questione, fornendo le necessarie interpretazioni e definizioni per poter applicare questo stop nei vari regimi incentivanti nazionali.

A chiedere l’eliminazione graduale dei sostegni per questi apparecchi è all’articolo 17 (comma 15) della Direttiva EPBD rifusa, che recita:

Dal 1o gennaio 2025 gli Stati membri non offrono più incentivi finanziari per l’installazione di caldaie uniche alimentate a combustibili fossili, ad eccezione di quelle selezionate per gli investimenti, prima del 2025, conformemente al regolamento (UE) 2021/241, all’articolo 7, paragrafo 1, lettera h), punto i), terzo trattino, del regolamento (UE) 2021/1058 e all’articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Quando gli incentivi alle caldaie autonome non sono più ammessi (e quando sì)

Il documento della Commissione chiarisce una serie di nozioni compresa quella di “incentivi finanziari” e spiega in dettaglio quello che si potrà fare e quello che sarà vietato.

Secondo l’interpretazione dell’Esecutivo lo stop in questione si applica agli aiuti per l‘acquisto, l’assemblaggio e la messa in funzione di una caldaia che brucia combustibili fossili solidi, gas naturale e petrolio; e che sia autonoma, vale a dire non combinata con un altro generatore di calore che utilizza energia rinnovabile. 

Precisando che “se una caldaia a gas sia considerata ‘alimentata da combustibili fossili’ o meno dipende dal mix di combustibili nella rete del gas al momento dell’installazione […] Come regola generale, laddove la rete del gas locale trasporta prevalentemente gas naturale, l’installazione di caldaie a gas non dovrebbe ricevere incentivi finanziari”. In altre parole se la rete del gas locale trasportaprevalentemente combustibili rinnovabili, come il biometano o l’idrogeno, l’installazione di una caldaia a gas può ricevere ancora sussidi.

I sistemi di riscaldamento ibridi

La Commissione ci tiene anche a sottolineare che alcuni incentivi potrebbero essere ancora essere ammessi. Ad esempio quelli per i sistemi di riscaldamento ibridi che combinano una caldaia “fossile” con un generatore di calore che utilizza energia rinnovabile

In questo caso però le agevolazioni dovrebbero essere concesse solo per gli impianti con una quota considerevole di energia rinnovabile e solo proporzionalmente nella misura in cui quest’ultima è impiegata. “Di conseguenza, l’installazione di un sistema di riscaldamento basato al 100% su energie rinnovabili dovrebbe essere incentivata in modo più forte rispetto all’installazione di un sistema di riscaldamento ibrido”.

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Occhio all’etichetta

Il documento riporta poi un importante spunto di riflessione. Sebbene l’articolo 17(15) dell’EPBD non escluda incentivi finanziari per l’installazione di caldaie autonome alimentate da combustibili rinnovabili, queste agevolazioni potrebbero essere escluse dall’articolo 7(2) del regolamento sull’etichettatura energetica. Perché? Perché  questo regolamento obbliga gli Stati membri a indirizzare gli incentivi alle “due classi di efficienza energetica più elevate e significativamente popolate”. Oppure alle classi più alte come stabilito in qualsiasi atto delegato dell’UE sull’etichettatura energetica del prodotto in questione. 

“Ciò significa che per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con capacità fino a 70 kW e coperti dall’energy label, gli Stati membri possono incentivare solo quelli nelle due classi energetiche più elevate e significativamente popolate. E sulla base dei dati attualmente disponibili, le caldaie autonome non rientrano in questa fetta, indipendentemente dal combustibile usato.

Tuttavia “la disposizione […] non si applica alle caldaie specificamente progettate per utilizzare combustibili gassosi o liquidi prodotti prevalentemente da biomassa in quanto non sono soggette alle norme UE in materia di etichettatura energetica”.

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