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Caldaie a gas, quando possono essere previste negli interventi PNRR?

Caldaie a gas PNRR
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Aggiornate le FAQ sul principio “Do No Significant Harm”

(Rinnovabili.it) – Quando le caldaie a gas possono essere previste negli interventi finanziati dal PNRR? Questa domanda circola fin da quando il ministro per gli Affari Europei Raffaele Fitto ha annunciato le modifiche al Piano per i progetti in essere rientranti nella 4° rata di pagamento. E nello stesso giorno in cui la cabina di Regina ha pubblicato la proposta di modifica al PNRR Italia e capitolo RepowerEu, sul sito governativo Italiadomani sono usciti i primi chiarimenti. Nel dettaglio sono state aggiornate le FAQ riguardanti il principio Do No Significant Harm (DNSH), che prevede che gli interventi dei Piani Ripresa e Resilienza non arrechino nessun danno significativo all’ambiente. Lo stesso principio che ha portato nella Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) del luglio 2021 ad escludere dal finanziamento PNRR le caldaie a gas.

Aiuti PNRR alle caldaie a gas, le eccezioni

Il testo della CID riporta un divieto esplicito senza possibilità di deroga per una serie di misure e uno implicito che fa riferimento ad una lista di esclusione in cui tali dispositivi non sono ammissibili “in linea di principio”. Ma questa stessa lista prevede eccezioni per progetti che riguardano la generazione di energia elettrica e/o calore o infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzano gas naturale. In altre parole  si configura, previa verifica del singolo caso, una ammissibilità per le caldaie a gas a determinate condizioni. Tali criteri richiedono che 

Queste condizioni  – si legge sul sito di Italiadomani sono valide solo nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti e non nell’ambito della realizzazione di nuovi edifici. In nessun caso le caldaie possono essere finanziate singolarmente”.

Caldaie a gas ed ecobonus/sismabonus

Le FAQ su caldaie a gas e PNRR riservano una nota a parte per la misura “Rafforzamento dell’Ecobonus e del Sismabonus per l’efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”. In questo caso la Decisione di Esecuzione del Consiglio chiarisce il costo dell’installazione di caldaie a condensazione deve rappresentare solo una piccola quota della spesa complessiva voce e che l’ammisibilità è legata alla sostituzione di caldaie alimentate a olio combustibile. Inoltre viene evidenziato che “se l’intervento rientra tra quelli da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del Pnrr […] e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal Pnrr”.

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