Pubblicato in Gazzetta il Decreto del 6 maggio 2022 che definisce le attuative degli incentivi relativi all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione rinnovabile
Limite di 3 milioni di euro per il bonus accumuli 2022
(Rinnovabili.it) – Definite le modalità attuative per l’accesso al Bonus accumuli. La misura introdotta dall’ultima Legge di Bilancio (L. 30 dicembre 2021, n. 234), è approdata in questi giorni della Gazzetta Ufficiale attraverso un decremento ministeriale ad hoc. Il testo definisce l’ambito di applicazione e misura del credito d’imposta, specificando le modalità di riconoscimento e fruizione.
Nel dettaglio, il decreto specifica che il bonus accumuli spetta alle persone fisiche che, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, abbiano sostenuto spese documentate per l’installazione di sistemi di storage. A patto che quest’ultimi siano integrati ad impianti per la produzione elettrica da fonti rinnovabili, anche se già esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto. Per il credito è stato fissato un limite complessivo di spesa pari a 3 milioni di euro per l’anno 2022.
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Come richiedere il bonus accumuli 2022
Ai fini del riconoscimento, sarà necessario inviare un’apposita istanza all’Agenzia delle entrate, seguendo lo schema da essa stessa pubblicato. Nella domanda i soggetti richiedenti dovranno indicare l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2022 per l’installazione dei sistemi di accumulo. Il fisco, sulla base del rapporto tra l’ammontare delle risorse stanziate e quello delle spese agevolabili richieste, determinerà la percentuale della spesa sostenuta da ciascun soggetto riconosciuta a titolo di credito d’imposta. “Tale percentuale – si legge nel Decreto ministeriale – è comunicata con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Il bonus sarà utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese. Il Fisco “qualora accerti che l’agevolazione sia in tutto o in parte non spettante, procede al recupero del relativo importo. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano le disposizioni in materia di liquidazione, accertamento, riscossione e contenzioso previste per le imposte sui redditi”.
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