Il Tribunale Amministrativo Regionale lombardo conferma che la qualifica di servizio pubblico locale per il teleriscaldamento dipenda dalle zone e dal mercato di riferimento
Il collegio giudicante ha invece annullato il provvedimento di diniego impugnato, nella convinzione che tale rifiuto non potesse essere motivato “sul presupposto che il servizio di teleriscaldamento sarebbe tout court da considerarsi un servizio pubblico” e che “in quanto servizio pubblico, il servizio di teleriscaldamento dovrebbe essere ‘eventualmente e obbligatoriamente affidato nelle forme di legge mediante una gara da evidenza pubblica’”. In attesa che vengano prodotte chiare indicazioni normative in merito, quindi, il Tribunale stabilisce che ogni singola fattispecie è suscettibile di essere valutata diversamente dalle altre, con particolare riguardo alla qualificazione o meno del Teleriscaldamento “TLR” come servizio pubblico e alla necessità o meno dell’indizione di una gara, da parte delle Amministrazioni comunali, per affidarne o consentirne la realizzazione.
E nel caso specifico sottoposto all’esame del Tar, il giudice ha quindi ritenuto di non poter qualificare l’attività di TLR come servizio pubblico, per non avere inteso l’Amministrazione comunale, a giudizio del collegio, assumere la medesima attività quale servizio pubblico locale.