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Produttori rinnovabili, stop incentivi senza adeguamento inverter

Da oggi gli operatori di impianti rinnovabili che non hanno provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni dell’Allegato A70 al "Codice di rete" , vedranno sospesi gli incentivi

Produttori rinnovabili, stop incentivi senza adeguamento inverter

(Rinnovabili.it) – Il Gestore dei Servizi energetici è entrato inazione: da oggi gli operatori di impianti rinnovabili che non hanno provveduto ad adeguarsi alle prescrizioni del Codice di rete, vedranno sospesi gli incentivi. Il GSE, tramite una nota stampa, fa saper di aver iniziato a sospendere l’erogazione dei sussidi nonché l’efficacia delle convenzioni di Ritiro Dedicato e Scambio sul Posto agli impianti inadempienti. Le prescrizioni sono quelle riportate al paragrafo 5 dell’Allegato A70 al “Codice di rete” di TERNA e riguardano nello specifico:

  • gli impianti con potenza complessiva superiore a 6 kW, connessi alla rete di Bassa Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012;
  • gli impianti con potenza complessiva fino a 50 kW, connessi alla rete di Media Tensione ed entrati in esercizio entro il 31 marzo 2012.

 

Gli adeguamenti richiesti dovevano essere effettuati entro il 30 giugno 2014 tranne per le istallazioni di potenza tra i 6 e i 20 kW il cui termine scadeva a marzo di quest’anno. Alle imprese distributrici è toccato il compito di effettuare sopralluoghi a campione sugli impianti per verificare l’avvenuto adeguamento alle prescrizioni e comunicare a Terna l’elenco dei singoli impianti adeguati.
Nei casi di inadempienti, l’impresa distributrice avverte produttore e GSE. In questo caso i titolari degli impianti interessati dalla sospensione delle convenzioni e/o dell’erogazione degli incentivi riceveranno dal GSE una notifica a mezzo e-mail con i riferimenti dell’impianto e del relativo rapporto contrattuale oggetto di sospensione.

 

“Si specifica – scrive il Gestore in una nota stampa – che la suddetta sospensione non comporta alcuna decurtazione degli incentivi spettanti, fermo restando che il ripristino dell’erogazione dei corrispettivi “sospesi” potrà avvenire esclusivamente a seguito della comunicazione dell’impresa distributrice competente che attesti l’avvenuto adeguamento dell’impianto di produzione”.