L'Authority approva le nuove regole per la valorizzazione dell’autoconsumo diffuso. Il provvedimento definisce i requisiti e le procedure per l'accesso al servizio, le modalità di erogazione e gli adempimenti in carico al GSE
Cosa è il TIAD, il Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso?
(Rinnovabili.it) – Quali configurazioni rientrano nelle forme di autoconsumo diffuso? Quali condizioni devono verificarsi per poter accedere al servizio di valorizzazione e beneficiare dei contributi economici previsti dal Governo? A queste ed altre domande risponde il TIAD – Testo Integrato dell’Autoconsumo Diffuso, il provvedimento dell’ARERA che disciplina le modalità e la regolazione economica relative all’energia elettrica per i nuovi prosumer.
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La nuova era dei prosumer
Ormai da alcuni anni in Italia i consumatori possono associarsi per produrre e condividere localmente l’elettricità necessaria al proprio fabbisogno a partire da fonti rinnovabili. Un’opportunità – quella dell’energy sharing – che viene remunerata dal GSE a seguito dell’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione. E se da un lato il Gestore ha provveduto a definire le regole tecniche per l’accesso ai contributi (tipologia di impianti, punti di connessione, verifiche antimafia, ecc.), dall’altro l’ARERA ha curato le modalità procedurali e di erogazione del servizio, compresi gli adempimenti in capo al GSE.
Il tutto è confluito nel testo integrato dell’autoconsumo diffuso. Nel dettaglio il TIAD definisce il tipo di configurazioni ammissibili e per ognuna di esse i requisiti per accedere al servizio di valorizzazione.
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TIAD: tra gruppi, comunità e clienti individuali
Secondo quanto disposto dall’Authority nel forme di autoconsumo diffuso rientrano:
- i gruppi di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente. Si tratta di almeno due prosumer che abbiano realizzato un impianto di produzione a fonti rinnovabili direttamente interconnesso alle utenze. Per accedere al servizio gli autoconsumatori devono essere titolari di punti di connessione ubicati nel medesimo edificio o condominio. La produzione elettrica può essere in capo a soggetti terzi e l’energia elettrica prelevata ai fini della condivisione può includere i prelievi di clienti finali non facenti parte della configurazione, purché titolari di punti di connessione sopracitati.
- i gruppi di clienti attivi che agiscono collettivamente. In questo caso i componenti regolano i rapporti tramite un contratto di diritto privato, individuando un soggetto responsabile. Per il resto le condizioni di accesso rimangono quelle dei gruppi di autoconsumatori che agiscono collettivamente.
- le comunità energetiche rinnovabili (CER). Sono soggetti di diritto autonomo in cui l’esercizio dei poteri di controllo fa capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali. La partecipazione alla configurazione è aperta a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili a patto che i punti di connessione siano ubicati nella stessa zona di mercato. L’energia elettrica immessa ai fini della condivisione deve essere prodotta da impianti entrati in esercizio successivamente al 15 dicembre 2021 o da impianti precedenti ma con una potenza nominale totale non superiore al limite del 30% della potenza complessiva che fa capo alla CER.
- le comunità energetiche dei cittadini. Sono soggetti di diritto, con o senza personalità giuridica, controllati da membri o soci che siano persone fisiche, piccole imprese e autorità locali, finalizzati ad offrire ai propri membri benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità anziché perseguire profitti finanziari. Per accedere al servizio i punti di connessione devono essere bucati nella stessa zona di mercato e l’energia condivisa deve essere fornita da impianti di gestiti da un produttore facente parte della comunità stessa oppure da produttori terzi, anche diversi dal referente della configurazione.
- gli autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” con linea diretta; i soggetti che rientrano in questa definizione sono sia i singoli autoconsumatori che produttori terzi. Per accedere la sevizio può essere presente un’unica unità di consumo e un solo impianto di produzione, collegati con una linea elettrica diretta, di lunghezza non superiore a 10 km.
- gli autoconsumatori individuali di energia rinnovabile “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione. In questo caso possono essere presenti più unità di consumo purché appartenenti alla stessa zona di mercato; e ovviamente anche più impianti di produzione, ubicati in aree nella piena disponibilità dell’autoconsumatore.
- i clienti attivi “a distanza” che utilizzano la rete di distribuzione. Sono i clienti che utilizzano la rete di distribuzione per condividere l’energia elettrica prodotta e accumulata con uno o più impianti di produzione ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale loro operano e per consumarla nei punti di prelievo di cui sono titolari