Rinnovabili • comunità energetiche rinnovabili Rinnovabili • comunità energetiche rinnovabili

RED II, cosa dice il decreto d’attuazione su autoconsumo e CER

Dall'ampliamento del perimetro d'aggregazione alla rimozione del limite di 200 kW di potenza: il decreto legislativo mantiene le promesse per offrire una nuova spinta agli energy citizens italiani

RED II comunità energetiche
via depositphotos.com

La nuova era degli energy citizens prende corpo

(Rinnovabili.it) – Con la pubblicazione in Gazzetta del Dlgs RED II, l’Italia ha completato il processo di attuazione della direttiva europea 2018 sulla promozione delle rinnovabili. Un passaggio particolarmente atteso, il cui testo introduce nell’ordinamento nazionale diverse novità. Dagli incentivi rivisti per le FER alle norme per l’individuazione delle aree idonee d’installazione.

Uno temi forse più attesi dal grande pubblico è quello inerente le comunità energetiche rinnovabili (CER) e i gruppi di autoconsumo condiviso. Il decreto RED 2 aveva infatti come obiettivo anche quello di completare il recepimento nella legislazione italiana delle disposizioni UE sulle nuove forme di energia condivisa e autoconsumo. Un lavoro iniziato in via sperimentale grazie al Milleproroghe 2019, con le prime indicazioni e i primi paletti. Oggi il Governo ha dato una forma più organica alla disciplina e rimosso alcuni nodi con l’obiettivo di accelerare la trasformazione del territorio. 

Cosa cambia rispetto alle misure della fase test? Due le grandi modifiche apportate dal testo: l’ampliamento del perimetro d’aggregazione e la rimozione del limite di 200 kW di potenza per gli impianti installati.

Decreto RED II: le misure per l’energia condivisa

AUTOCONSUMO – Il decreto RED II definisce l’autoconsumatore rinnovabile come colui produce e accumula energia elettrica rinnovabile in via prioritaria per il proprio consumo. Riservano però allo stesso la possibilità di vendere il surplus alla rete in maniera diretta o tramite aggregatore. La produzione può avvenire:

  • realizzando un impianto FER direttamente interconnesso all’utenza del cliente  finale. L’installazione potrà essere anche di proprietà o gestita da un terzo.
  • con uno o più impianti  FER ubicati presso edifici o in siti diversi da  quelli  presso il quale l’autoconsumatore opera e che impieghino la ree di distribuzione esistente per condividere  l’energia  con  punti  di prelievo nella titolarità  dello stesso autoconsumatore;

COMUNITA’ ENERGETICA –  Anche in questo caso l’energia autoprodotta deve essere utilizzata prioritariamente per l’autoconsumo, riservando alla vendita solo l’eccedenza. L’energia  può essere  condivisa tramite rete di distribuzione nell’ambito della stessa zona di mercato,  “ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l’accesso agli incentivi”. Oltre ai nuovi impianti rinnovabili realizzati dopo la data di entrata in vigore del decreto RED 2, la comunità può aprire le porte a impianti esistenti, “per una misura comunque non superiore al 30% della potenza complessiva che fa capo alla comunità”.

Inoltre la CER può produrre altre forme di energia da rinnovabili finalizzate all’utilizzo da parte dei membri, può promuovere interventi integrati di domotica e di efficientemente, così come “offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio”.

 INCENTIVI – Il testo modifica in parte anche lo schema incentivante, alzando i limiti di potenza per gli impianti incentivati a 1 MW. Il contributo è erogato in forma di tariffa incentivante ed è attribuito solo in riferimento alla quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo connesse sotto la stessa cabina primaria.