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Milleproroghe e bollette, sì alle modifiche unilaterali dei contratti da rinnovare

La norma inserita nell'ultima bozza del decreto proroga fino al 30 giugno 2023 l'intervento di congelamento dei prezzi di luce e gas introdotto dal Dl Aiuti bis ma consente modifiche unilaterali ai contratti in scadenza al momento del rinnovo

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Decreto Milleproroghe 2023, quale impatto sulle bollette?

(Rinnovabili.it) – Il Decreto Milleproroghe 2023 sarebbe ormai prossimo alla pubblicazione in Gazzetta, ma le modifiche al testo da parte dell’Esecutivo non sono finite. L’ultima e forse la più discussa, riguarda una norma inserita nel DL Aiuti bis (DL 9 agosto 2022, n. 115) contro il caro bollette, e in scadenza a breve. Parliamo della sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale.

Modifiche unilaterali dei contratti dall’Aiuti bis al Milleproroghe

 L’articolo 3 del Decreto Aiuti bis ha imposto fino al 30 aprile 2023 il congelamento di ogni eventuale clausola contrattuale che consenta all’impresa fornitrice di energia di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo. Una disposizione che ha velocemente creato un caso in merito all’interpretazione della norma, come dimostrato dallo scontro tra Agcm, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato, e alcune società fornitrici di energia elettrica e gas naturale sul mercato libero. Tra ottobre e dicembre infatti l’Authority ha adottato una serie di provvedimenti cautelari nei confronti di celebri aziende del mondo energetico per “non aver rispettato il divieto di modificare il prezzo di fornitura”, così come disposto dall’Aiuti bis.

Il problema? In alcuni casi solo interpretativo, come dimostra la vicenda di Iren. Alla multiservizi di Torino, Agcm aveva imposto di sospendere le comunicazioni di modifica delle condizioni economiche di offerta, nonostante nonostante i casi evidenziati si riferissero a condizioni già in scadenza. Come si evince dal provvedimento depositato dall’Antitrust, per l’Authority anche i rinnovi “sebbene non qualificati come modifica unilaterale” risulterebbero pienamente rientranti nel divieto.

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Iren è ricorsa alla giustizia amministrativa ottenendo dal Consiglio di Stato una sentenza a suo favore che tuttavia non risolve eventuali conflitti simili per le altre società.È qui che arriva il Milleproroghe 2023. Stando alle ultime indiscrezioni circolate sulla bozza, il Governo avrebbe messo mano alla misura del Dl Aiuti bis ritoccandola. Per la precisione l’ultimo testo redatto riporta da un lato la proroga della sospensione per altri due mesi, ossia fino al 30 giungo 2023. Ma dall’altro chiarisce la questione consentendo modifiche unilaterali ai contratti in scadenza al momento del rinnovo.

 L’attuale bozza, che tuttavia non rappresenta intesto definitivo, recita

8. All’articolo 3, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, le parole «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il primo periodo non si applica alle clausole contrattuali che consentono all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di aggiornare le condizioni economiche contrattuali alla scadenza delle stesse, nel rispetto dei termini di preavviso contrattualmente previsti e fermo restando il diritto di recesso della controparte.».

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