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Garanzie di origine per le rinnovabili, il DM con le nuove regole

Il MASE ha pubblicato 4 giorni fa il decreto attuativo con le modalità di emissione, trasferimento, riconoscimento e annullamento delle GO della produzione energetica da fonti rinnovabili

Garanzie di origine
Foto di Sander Weeteling su Unsplash

Pubblicato il Decreto del Ministro n. 224 del 14 luglio 2023 

(Rinnovabili.it) – Un altro dei decreti attuativi del Dlgs 199/2021 di recepimento della direttiva comunitaria Red II, vede la luce. Il 1° luglio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica (MASE) ha pubblicato sul proprio sito il nuovo DM sulle Garanzie di Origine (GO). Il provvedimento stabilisce nuove regole per l’emissione, il trasferimento, l’utilizzo e la verifica delle GO, lo strumento di certificazione che serve a provare a un cliente finale che una determinata quota o quantità di energia è stata prodotta da fonti rinnovabili.

La normativa europea ha chiesto precisi cambiamenti nella disciplina delle Garanzie d’origine. A cominciare dal loro utilizzo con altri vettori energetici rinnovabili, rispetto a quelli già normati. In particolare il gas ed l’idrogeno verde. Il decreto italiano di recepimento ha quindi messo mano alla disciplina stabilendo che ogni GO oltre a corrispondere ad una quantità standard di 1 MWh prodotto da fonti rinnovabili, indicasse almeno: 

  • la fonte energetica utilizzata per produrre l’energia e le date di inizio e di fine della produzione;  
  • se riguarda riguarda l’energia elettrica, i gas (biometano incluso), l’idrogeno, i prodotti usati il riscaldamento o il raffrescamento;
  • la denominazione, l’ubicazione, il tipo e la potenza dell’impianto di produzione; 
  • se l’impianto o l’unità energetica ha beneficiato di regimi  di  sostegno;
  • la data di rilascio della garanzia.

Garanzie di Origine, le nuove regole

Il DM ricorda come le garanzie siano valide per un periodo di dodici mesi dalla produzione della relativa unità energetica. E al termine di tale periodo non potranno essere ulteriormente trasferite.

Le GO riferite all’energia da fonti rinnovabili prodotta e immessa in rete possono essere oggetto di negoziazione nelle sedi di contrattazione appositamente predisposte dal GME. Se invece il  produttore riceve un sostegno economico nell’ambito dei meccanismi di incentivazione del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) con tanto di ritiro  dell’energia  elettrica dallo stesso,  le  garanzie verranno emesse e trasferite a titolo gratuito al GSE. Quest’ultimo provvederà ad assegnarle tramite procedure concorrenziali. Per gli impianti di potenza inferiore a 50 kW incentivati, il Gestore emetterà GO in relazione alla produzione elettrica aggregata di un impianto virtuale, risultante dalla somma delle produzioni degli impianti ricompresi nella medesima zona di mercato.

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La certificazione della produzione di idrogeno rinnovabile

Il Decreto del MASE stabilisce che gli impianti di produzione di idrogeno rinnovabile possono essere qualificati ai fini del riconoscimento delle Garanzie di Origine se soddisfano una serie di requisiti che dimostrino l’uso di energia green per alimentare l’elettrolisi. In questo caso le GO devo riportare tra le informazioni anche il riferimento alla riduzione delle emissioni di gas serra nel ciclo di vita conseguita dall’impianto e quelle relative all’energia elettrica certificata ed utilizzata per il processo produttivo.

“Il consumo di idrogeno prelevato dalla rete del gas naturale – si legge nel testo – può essere certificato esclusivamente mediante l’annullamento di GO relative all’idrogeno prodotto e immesso nella rete del gas naturale. A tal fine, il consumatore finale deve essere titolare di un contratto di fornitura di idrogeno immesso nella rete del gas naturale”.

Leggi qui il testo integrale del Decreto sulle GO