Dai nuovi impianti eolici offshore al solare domestico, il Decreto Legge 1 marzo 2022, n. 17 accorcia ulteriormente gli iter autorizzativi delle rinnovabili italiane. E spinge sulla solarizzazione di ferrovie e beni del demanio militare
Il DL energia approda nella Gazzetta ufficiale
(Rinnovabili.it) – Entra in vigore, da oggi, il DL Energia, l’ultimo provvedimento preparato dal Governo italiano per arginare il caro bollette e rilanciare le politiche industriali. Il decreto, pubblicato ieri in Gazzetta, contiene un ampio capitolo dedicato al sostegno e alla semplificazione burocratica per le rinnovabili italiane. Tredici articoli in tutto che spaziano dalle nuove regole per il fotovoltaico in agricoltura alla razionalizzazione degli iter autorizzativi per l’eolico in mare.
Il Modello unico semplificato
Nel dettaglio il provvedimento dispone che l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici sia considerata intervento di manutenzione ordinaria. E pertanto non venga subordinata all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso. Un discorso che si estende ovviamente anche alla realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica. Per questi impianti, il DL Energia estende il modello unico semplificato fino a installazioni di 200 kW di potenza.
Le norme sulle sonde geotermiche
Il Decreto Energia interviene anche sulle norme per gli impianti geotermici. Il testo dispone che entro sessanta giorni da oggi il Ministro della Transizione ecologica stabilisca le prescrizioni per la posa in opera delle sonde geotermiche destinate al riscaldamento e alla climatizzazione di edifici. Individuando i casi in cui applicare la procedura abilitativa semplificata e quelli in cui l’installazione può essere considerata attività di edilizia libera. A patto che l’impianto in questione abbia una potenza inferiore a 2 MW e sia ciclo chiuso.
Novità per le turbine offshore
Semplificazioni in arrivo anche per il nuovo settore dell’eolico in mare Il testo in gazzetta amplia l’autorizzazione unica rilasciata dallo Stato anche non solo all’impianto ma anche alle opere per la connessione alla rete. Nel contempo modifica alcuni passaggi dell’articolo 23 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Procedure autorizzative per impianti off-shore e individuazione aree idonee) includendo anche “aree non sottoposte a vincoli incompatibili con l’insediamento di impianti off-shore”.
Decreto Energia, alcuni sì e alcuni no
Interviene inoltre sull’articolo 22 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, inserendo dopo le parole: «nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili su aree idonee» anche «ivi inclusi quelli per l’adozione del provvedimento di valutazione di impatto ambientale». Il DL Energia mette invece dei paletti al fotovoltaico in agricoltura. Come? Disponendo che per ottenere gli incentivi gli impianti non occupino una superficie complessiva superiore al 10 per cento di quella agricola aziendale totale.
Più rinnovabili statali
Nel contempo il provvedimento spinge sulla solarizzazione di ferrovie, caserme ed edifici pubblici. E lo fa ampliando la lista di aree ritenute idonee per le installazioni di impianti rinnovabili anche i siti e gli impianti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Applicando in questo caso le stesse procedure autorizzative specifiche già definite per le aree idonee. E «allo scopo di contribuire alla crescita sostenibile del Paese, alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica nazionale, il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affida in concessione o utilizza direttamente, in tutto o in parte, i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 2».