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DL Energia: dalle serre fv al biogas, le novità approvate

Il passaggio alla Camera ha semplificato ulteriormente l'installazione di impianti solari, sistemi d'accumulo e geotermici, ritoccando le norme sul fotovoltaico in agricoltura

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Le nuove misure di semplificazione introdotte nel DL Bollette

(Rinnovabili.it) – Estesa la possibilità di realizzare impianti rinnovabili nelle aree immediatamente contigue alle zone Industriali. Semplificate le  procedure di autorizzazione per il potenziamento delle installazioni. Realizzato un piano di sviluppo dedicato alle serre fotovoltaiche. Queste alcune delle novità apportate al DL Energia, chiamato anche DL Bollette (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17), oggi in fase di conversione in legge in Parlamento. Per accelerare i tempi (il Decreto scade il 30 aprile) il Governo ha voluto porre la questione di fiducia, votata ieri alla Camera, con 422 voti favorevoli e 54 contrari

Nel nuovo testo predisposto dalle Commissioni e oggi inviato all’esame del Senato, sono state introdotte diverse novità, molte della quali riguardanti il capo II del provvedimento “Misure strutturali e di semplificazione in materia energetica”.

Il DL Bollette nasceva già, tra le altre cose, come intervento di sburocratizzazione per il comparto nazionale delle green energy.  Ma il passaggio a Palazzo Montecitorio ha ulteriormente snellito vincoli e iter. Tra le novità introdotte, spicca il differenziamento della procedura di realizzazione per impianti rinnovabili in aree idonee. Nel dettaglio il testo prevede: la Dichiarazione di inizio lavori (DIA) asseverata per impianti fino a 1 MW; la procedura semplificata per quelli tra 1 e 10 MW; l’autorizzazione unica per taglie oltre 10 MW. Tra le aree idonee da privilegiare sono aggiunte quelle a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica, mentre nella lista fanno la comparsa anche i siti con impianti fotovoltaici già esistenti e oggetto di interventi di rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione e aggiunta di accumuli.

Dl Energia: fotovoltaico flottante, agrivoltaico e autoconsumo

Il DL Energia introduce la procedura semplificata anche per gli interventi di repowering degli impianti rinnovabili e per la realizzazione degli impianti solari galleggianti di potenza fino a 10 MW. Per questi ultimi è previsto un futuro decreto attuativo che definisca i criteri tecnici. Nel contempo innalza a 20 MW la capacità limite degli impianti fotovoltaici a terra da sottoporre a VIA regionale anziché statale; con possibilità – per alcuni casi specifici – che l’autorizzazione concessa possa valere come variante allo strumento urbanistico.

Novità in arrivo anche per l’autoconsumo e le comunità energetiche. Il provvedimento interviene sulle disposizione della legge di recepimento della RED II. Nel dettaglio predispone la possibilità che gli impianti di produzione rinnovabile siano direttamente interconnessi all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri. La linea di connessione, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto.

 Per il capitolo fotovoltaico ed agricoltura, l’attuale versione del Decreto Bollette rimuove il limite del 10% di superficie per gli impianti agrivoltaici su campi. E introduce una serie di misure per efficientare le serre, favorendo l’installazione di sistemi rinnovabili e la loro trasformazione in strutture di produzione e di condivisione dell’energia. Tra le altre cose, incentiva il rinnovamento delle coperture serricole con impianti fotovoltaici semitrasparenti e quello dei sistemi di coltivazione mediante l’introduzione di metodi “fuori suolo” in ambiente protetto.

Il ruolo del GSE, il biogas e i biocarburanti

Ma una delle modifiche più interessanti riguarda il GSE e la possibilità che il Gestore offra un servizio di ritiro e di acquisto di energia elettrica da fonti rinnovabili, mediante la stipulazione di contratti di lungo termine di durata pari ad almeno tre anni. Destinandola a prezzi agevolati in priorità ai clienti industriali energivori, alle piccole e medie imprese e alle aziende attive in Sardegna e Sicilia. Il Ministero della Transizione ecologica avrà 90 giorni dall’approvazione della legge per stabilire i prezzi a cui rivedere l’energia alle aziende.

Tra le novità, il provvedimento dispone che per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro l’autorizzazione sia rilasciata dal Ministero della transizione ecologica, sentito il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e d’intesa con la regione interessata. E promuove la valorizzazione dei sottoprodotti agroindustriali allargando la gamma delle biomasse impiegabili ai fini della produzione di biogas e biometano. Infine disciplina che a decorrere dal 2023 la quota di biocarburanti liquidi sostenibili utilizzati in purezza sia pari ad almeno 500.000 tonnellate ed è incrementata di 100.000 tonnellate all’anno nel successivo triennio.