Rinnovabili • dl cura italia Rinnovabili • dl cura italia

Dl Cura Italia: ecco le ultime novità per l’energia

Il provvedimento proroga il trasferimento alle regioni delle concessioni idroelettriche. Novità anche per il biogas

dl cura italia
Credits: Radila Radilova da 123rf.com

Il dl Cura Italia approda in Aula al Senato, domani si vota la fiducia

(Rinnovabili.it) – Dopo le modifiche della Commissione Bilancio, passa in mano all’Assemblea di Palazzo Madama la conversione del dl Cura Italia, il provvedimento “di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connessi all’emergenza da COVID-19”. L’esecutivo ha annunciato che domani porrà la questione di fiducia, e il voto dell’aula è previsto intorno poco prima delle 13.

Tra le modifiche apportate apportate dai senatori della Commissione Bilancio, un piccola parte tocca anche anche i temi energetici. Primo fra tutti la questione della regionalizzazione delle concessioni idroelettriche.

Nello specifico il dl Cura proroga i termini previsti lo scorso anno dal dl Semplificazioni per il trasferimento alle Regioni della proprietà delle opere idroelettriche nei casi di decadenza o rinuncia alle concessioni. Una misura necessaria dal momento che erano tenute a disciplinare con propria legge, non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione.

Cosa prevede l’emendamento approvato:

1. In relazione allo stato d’emergenza dichiarato a seguito della diffusione epidemiologica COVID-19, il termine del 31 marzo 2020 […] per l’emanazione da parte delle Regioni della disciplina sulle modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d’acqua a scopo idroelettrico, è prorogato al 31 ottobre 2020 e con esso gli effetti delle leggi approvate. 

2. Per le Regioni interessate dalla elezioni regionali del 2020, il termine del 31 ottobre 2020 […] è ulteriormente prorogato di 7 mesi decorrenti dalla data di insediamento del nuovo Consiglio regionale. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione. 

Leggi anche Effetto coronavirus su bollette luce e gas: in arrivo tagli del 13-18%

All’articolo 72 è stata invece introdotta la “Sospensione dei pagamenti delle utenze”. Che significa? Che l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente con propri provvedimenti, sospenderà temporaneamente, fino al 30 aprile 2020, i termini di pagamento delle fatture e degli avvisi di pagamento emessi o da emettere, per i comuni delle zone rosse di Veneto e Lombardia.

Lo stesso articolo recita:

“Entro 120 giorni decorrenti dalla data del 2 marzo 2020 l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, con propri provvedimenti, disciplina altresì le modalità di rateizzazione delle fatture e degli avvisi di pagamento i cui termini di pagamento sono stati sospesi ai sensi del comma 1, individuando, ove opportuno, anche le modalità per la relativa copertura nell’ambito delle componenti tariffarie, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il versamento delle somme oggetto di sospensione relative al pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni […] avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica rata con la prima fattura dell’energia elettrica successiva al termine del periodo di sospensione”. 

Novità anche in tema di biogas. All’articolo 78 del testo di conversione del dl Cura Italia riporta:

“In relazione allo stato di emergenza da COVID-19 ed al fine di garantire la più ampia operatività delle filiere agricole ed agroindustriali, le Regioni e le Province autonome, agevolano l’uso di latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte negli impianti di digestione anaerobica del proprio territorio regionale, derogando, limitatamente al periodo di crisi, alle ordinarie procedure di autorizzazione definite ai sensi del decreto legislativo n. 387 del 2003 e s.m.i. per l’uso e la modifica delle biomasse utilizzabili. In attuazione del presente comma, le Regioni e le Province autonome, definiscono specifiche disposizioni temporanee e le relative modalità di attuazione a cui dovranno attenersi i gestori degli impianti a biogas”.

“Il gestore dell’impianto di digestione anaerobica, qualora non in possesso delle specifiche autorizzazioni ai sensi del Reg. (CE) 1069/2009, è tenuto a formulare preventiva richiesta straordinaria all’autorità sanitaria competente che, effettuatele necessarie verifiche documentali, procede all’accoglimento/diniego entro i successivi tre giorni lavorativi dalla data della richiesta. Fatta salva l’autorizzazione dell’Autorità sanitaria competente, per la durata dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del COVID-19, è altresì consentito, ai soggetti di cui all’articolo 2135 del Codice Civile, l’utilizzo agronomico delle acque reflue addizionate con siero, scotta, latticello e acque di processo delle paste filate, nonché l’utilizzo di siero puro o in miscela con gli effluenti di allevamento su tutti i tipi di terreno e in deroga all’articolo 15 comma 3 del decreto interministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016”.