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Decreto PNRR, nuove semplificazioni per le rinnovabili nella bozza

Ultime limature per il provvedimento recante disposizioni urgenti per l'attuazione del PNRR e del PNC: dagli impianti "liberamente installabili" al nuovo Comitato sulla sicurezza tecnica

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Decreto Semplificazioni PNRR, atteso domani al Consiglio dei Ministri

(Rinnovabili.it) – Arriverà domani nella riunione preparatoria del Consiglio dei ministri il nuovo decreto PNRR, il provvedimento recante ulteriori semplificazioni per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e quello degli investimenti complementari. Il corposa bozza possiede al momento attuale una settantina di pagine e diversi articoli espressamente dedicati alle fonti energetiche rinnovabili (fer). Rispetto al testo circolato qualche settimana fa, l’attuale schema presenta piccole aggiunte e limature che coinvolgono direttamente anche il comparto delle green energy. Come ad esempio, in materia di identificazione delle aree idonee, la riduzione della fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela da 1 chilometro a 500 metri per gli impianti fotovoltaici. La nuova bozza del decreto PNRR definisce inoltre come “liberamente installabili” gli impianti solari ubicati nelle zone e nelle aree a destinazione industriale, artigianale, commerciale, in discariche o in cave esaurite. A patto che tali zone non siano sottoposte a vincolo paesaggistico.

Procedura semplificata per le fer

Novità anche in materia di installazione di piccoli impianti rinnovabili soggetti a procedura semplificata. Lo schema del decreto PNRR considera tra gli interventi di edilizia libera e di manutenzione ordinaria – e quindi non subordinati all’acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso – gli impianti eolici fino 20 kW e con altezza superiore a 10 metri, “se istallati al di fuori delle zone territoriali omogenee A e B” e se “posti di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”.

Tali disposizioni si applicano anche in presenza di vincoli ai soli fini dell’installazione di pannelli solari integrati nelle coperture non visibili dagli spazi pubblici esterni e dai punti di vista panoramici,  e agli “impianti fotovoltaici ubicati in aree agricole, se posti al di fuori di aree protette o appartenenti a Rete Natura 2000”.

Dalla VIA al comitato centrale sulla sicurezza tecnica

Il testo introduce anche alcune semplificazioni in materia di VIA da applicare solo in “casi eccezionali in cui è necessario procedere con urgenza alla realizzazione di interventi di competenza statale” previsti dal PNRR. In questo caso il Ministro competente per la realizzazione dell’intervento potrà proporre al MASE l’avvio della procedura di esenzione dalla valutazione di impatto ambientale.

Tra le novità anche l’istituzione di un Comitato centrale sulla sicurezza tecnica della transizione energetica e per la gestione dei rischi connessi ai cambiamenti climatici, presso il Ministero dell’Interno. Il Comitato lavorerà su due linee. Da un lato dovrà individuare i criteri e le linee guida per l’adozione dei pareri di conformità dei progetti di fattibilità alle norme e agli indirizzi di sicurezza tecnica, anche in considerazione dei rischi evolutivi, dei sistemi ed impianti; dall’atro proporrà e coordinerà l’effettuazione di studi, ricerche, progetti e sperimentazioni nonché l’elaborazione di atti di normazione tecnica nella specifica materia, anche in cooperazione con altre amministrazioni, istituti, enti e aziende, anche di rilievo internazionale.

Il provvedimento inserisce infine anche le associazioni con personalità giuridica di diritto privato tra i soggetti che possono esercitare potere di controllo sulle comunità energetiche.