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Decreto FER 2, il parere di Arera sulla nuova bozza

Ripartire ex ante i contingenti di potenza incentivabile per area geografica, allinearli alle potenze autorizzate per evitare deficit strutturali di offerta nelle aste, rimodulare parte del calcolo degli incentivi per promuovere la produzione di energia nei momenti in cui la domanda è maggiore

eolico offshore scozzese
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La scorsa settimana è stata presentata l’ultima bozza del DM FER 2

(Rinnovabili.it) – Ripartire ex ante i contingenti di potenza incentivabile per area geografica, allinearli alle potenze autorizzate per evitare deficit strutturali di offerta nelle aste, rimodulare parte del calcolo degli incentivi per promuovere la produzione di energia nei momenti in cui la domanda è maggiore. Sono i punti principali del parere fornito dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) sull’ultima bozza del decreto FER 2.

Come modificare il decreto FER 2 secondo Arera

Lo schema del decreto FER 2 individua i contingenti di potenza ammessa agli incentivi per le diverse fonti energetiche, per l’intero periodo 2022-2026. “Tali contingenti sono definiti complessivamente per l’intero periodo e non sono ripartiti per area geografica”, nota l’Arera. Che propone di integrare il DM FER 2 con contingenti differenziati per aree geografiche, così da “orientare in modo più efficace gli operatori a sviluppare gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili laddove possano essere più utili al raggiungimento degli obiettivi climatici ed energetici”. Avere in anticipo una mappa delle future installazioni permette infatti di valutare l’effetto nel mercato elettrico, sul dispacciamento e sulle reti elettriche.

Per evitare che si ripresentino le storture del DM FER 1, ovvero “un difetto strutturale di offerta”, Arera suggerisce che il nuovo decreto preveda che la parte dei contingenti resa disponibile in ciascuna procedura concorsuale sia coerente con le potenze delle iniziative autorizzate.

Alcune modifiche al calcolo degli incentivi permetterebbero poi di lasciare al produttore un segnale di prezzo che lo induca a orientare la produzione nelle ore in cui vi è maggiore necessità di produzione elettrica e il prezzo di mercato è più elevato. Arera propone:

  • nel caso di impianti non programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari alla differenza tra la tariffa spettante e il prezzo zonale orario (in piena continuità con quanto previsto dai precedenti decreti interministeriali);
  • nel caso di impianti programmabili per i quali sono sottoscritti contratti a due vie con il GSE, l’incentivo sia posto pari (ad esempio) alla differenza tra la tariffa spettante e la media aritmetica mensile dei prezzi zonali orari.