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Contro il caro bollette un prelievo di solidarietà da 3,9 mld

La misura, contenuta nel DL del 21 marzo 2022, n. 21 istituisce un contributo straordinario alla riduzione dei prezzi a carico degli extra profitti delle compagnie energetiche

prelievo di solidarietà
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(Rinnovabili.it) – I rincari del prezzo del gas in Europa potranno anche aver alleggerito le tasche di imprese e cittadini, ma hanno inevitabilmente incrementato le entrate delle aziende energetiche. Ecco perché l’ultimo intervento del Governo italiano contro il caro bollette pesca direttamente dagli extra profitti di produttori e rivenditori di elettricità e combustibili. Un prelievo di solidarietà, come lo definisce il nuovo Decreto Energia 2022, che dovrebbe sostenere economicamente la maggior parte delle nuove misure di contenimento prezzi.

Non è la prima volta che Roma guarda alle entrate del comparto. Tuttavia la normativa finora colpiva unicamente il segmento delle rinnovabili. E per la precisione, i proprietari di impianti fotovoltaici in Conto Energia e quelli di impianti solari, eolici, geotermici, idroelettrici sopra i 20 kW e non incentivati.

L’intervento ora si fa puntuale, stabilendo un prelievo del 10% su tutti i produttori e venditori di elettricità, gas naturale e prodotti petroliferi a livello nazionale. Nel dettaglio il testo istituisce per l’anno 2022, un contributo a titolo di prelievo solidaristico straordinario. la cui base imponibile è costituita dall’incremento del saldo tra attivo e passivo nel periodo dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto a quello del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021. A patto che, nel confronto, i margini di profitto siano aumentati di oltre 5 milioni di euro. 

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Secondo quanto rivelato dalla Reuters, la misura dovrebbe permette di raccogliere oltre 3,9 miliardi di euro. Contribuendo così in maniera significativa al nuovo pacchetto da 4,4 miliardi contro il caro energia.

Per evitare eventuali ripercussioni nelle bollette dei consumatori, dal 1° aprile al 31  dicembre 2022 le imprese tenute al pagamento del contributo di solidarietà dovranno comunicare entro la fine di ciascun mese all’Autorità della concorrenza e del mercato il prezzo medio di acquisto, di produzione e di vendita dell’energia.