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Autoconsumo rinnovabili fino a 10 km, l’emendamento al DL Energia

La modifica mira a semplificare ulteriormente lo sviluppo delle rinnovabili nazionali in modalità autoconsumo. Sen. Giotto: "bene intervento, ora si acceleri su riforme PNRR

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Foto di Solarimo da Pixabay

(Rinnovabili.it) – Il 9 marzo il DL Energia (decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17) ha iniziato il suo iter di conversione in legge approdando alle Commissioni Ambiente ed attività produttive della Camera. E nel mare di proposte emendative presentate spiccano alcune modifiche direttamente connesse all’autoconsumo di energie rinnovabili. A partire da una nuova misura che permette il collegamento diretto tra impianto e utente finale fino a 10 chilometri.

A renderlo noto è il Senatore del M5S Gianni Girotto che commenta con soddisfazione il via libera alla modifica da parte della Commissione Ambiente. “Sono molto soddisfatto dell’approvazione odierna alla Camera dell’emendamento sul DL energia che favorisce l’autoconsumo diretto fino a 10 chilometri”, scrive Girotto. “Già presentato nel Sostegni Ter al Senato, si tratta di un emendamento importante per favorire non solo la generazione distribuita, ma anche interventi semplici e veloci che le imprese e le industrie possono mettere in atto per ridurre i costi energetici attraverso l’energia pulita”. Secondo quanto riportato da Girotto, sono state approvate anche interventi sulle procedure di autorizzazione per impianti sino a 10MW e altri emendamenti di semplificazione a firma M5S riguardanti gli impianti galleggianti, il repowering e l’accumulo.

“Ritengo però – aggiunge il senatore – che si debba accelerare sulle riforme necessarie al raggiungimento dei target previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) […] Nel parere della Commissione che ho l’onore di presiedere sullo stato di attuazione del PNRR si chiede anche che l’agro-voltaico sui terreni agricoli non abbia limitazioni di utilizzo e che le risorse a esso destinate siano cumulate con il meccanismo delle aste di incentivazione per le energie rinnovabili legato alla produttività dell’impianto. Sulle comunità energetiche, invece, si chiede di valutare la possibilità di estendere i benefici ai Comuni fino a 10.000 abitanti, e di far sì che il tavolo di confronto istituito con le Regioni abbia una gestione centralizzata con il coinvolgimento delle strutture competenti, come GSE o CDP”.

Le modifiche sull’autoconsumo rinnovabili

Art. 10-ter. – (Misure per lo sviluppo delle fonti rinnovabili e per il contenimento dei prezzi energetici) – 1. Al comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:

  “2) con uno o più impianti di produzione da fonti rinnovabili ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l’autoconsumatore opera, fermo restando che tali edifici o siti devono essere nella disponibilità dell’autoconsumatore stesso. In tal caso:

   2.1) l’impianto può essere direttamente interconnesso all’utenza del cliente finale con un collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri, al quale non possono essere allacciate utenze diverse da quelle dell’unità di produzione e dell’unità di consumo. La linea diretta di collegamento tra l’impianto di produzione e l’unità di consumo, se interrata, è autorizzata con le medesime procedure di autorizzazione dell’impianto di produzione. L’impianto dell’autoconsumatore può essere di proprietà di un terzo o gestito da un terzo alle condizioni di cui al numero 1);

   2.2) l’autoconsumatore può utilizzare la rete di distribuzione esistente per condividere l’energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili e consumarla nei punti di prelievo dei quali sia titolare lo stesso autoconsumatore”;

   b) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

  “c) nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numero 2.2), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui all’articolo 8 e alle compensazioni di cui all’articolo 32, comma 3, lettera a); nel caso in cui operi con le modalità di cui alla lettera a), numeri 1) e 2.1), può accedere agli strumenti di incentivazione di cui agli articoli 6, 7 e 8”.

2. Dopo il comma 1 dell’articolo 30 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è inserito il seguente:

  “1-bis. Gli oneri generali afferenti al sistema elettrico, compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 11, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, sono applicati alle configurazioni di cui al numero 2.1) della lettera a) del comma 1 del presente articolo nella stessa misura applicata alle configurazioni di cui al numero 2.2) della medesima lettera. In sede di aggiornamento e adeguamento della regolazione dei sistemi semplici di produzione e consumo, ai sensi dell’articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210, l’ARERA stabilisce le modalità con le quali quanto previsto dal primo periodo del presente comma è applicato all’energia auto-consumata nelle configurazioni di nuova costruzione di cui al comma 1, lettera a), numero 2.1), del presente articolo”».