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Legge europea 2017: sì dalla Camera alla riforma Energivori modificata

Energivori

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(Rinnovabili.it) – Sì alle riduzioni degli oneri di sistema per gli energivori, ma cercando di contenere il peso sui consumatori. Questo il succo dell’emendamento presentato da 17 deputati del PD alla Legge Europea 2017. L’assemblea della Camera lo ha approvato stamattina, incardinando così la proposta di nuove agevolazioni concesse alle imprese ad alta intensità energetica, nel provvedimento con cui l’Italia attua annualmente gli obblighi europei.

 

L’emendamento (di cui è primo firmatario il deputato Gianluca Benamati) riformula essenzialmente quanto proposto solo poche settimane fa dall’onorevole Francesco Sanna (PD), la cui modifica, tuttavia, era stata poco dopo ritirata. Ritiro spiegato proprio dal nuovo testo che introduce accanto alle disposizioni per il decreto Energivori, anche una sorta di “taglia bollette” per le PMI e le famiglie.

 

La proposta, approvata dall’aula di Montecitorio, è di destinare alla riduzione della bolletta elettrica di piccole imprese in bassa tensione e utenti domestici una quota, pari a circa 1 miliardo, delle risorse che si libereranno dalla componente A3 degli oneri generali di sistema dell’energia. “[…] al fine di assicurare una reale riduzione degli oneri tariffari sul consumo di energia elettrica, le risorse derivanti dal minor fabbisogno economico relativo alla componente A3 per gli anni 2018, 2019 e 2020 rispetto al 2016 sono destinate, dal 1o gennaio 2018 e per un minimo del 50 per cento, alla riduzione diretta delle tariffe elettriche degli utenti elettrici che sostengono gli oneri connessi all’attuazione delle misure”, recita l’emendamento.

 

Si concretizza il nuovo decreto energivori

Per quanto riguarda l’intervento sulle imprese ad alta intensità di energia, la formula rimane la stessa.  Le agevolazioni agli energivori sono definite in modo progressivo per classi di intensità elettrica calcolata sul fatturato dell’impresa, applicando parametri di riferimento per l’efficienza del consumo di energia elettrica a livello settoriale o, dove non possibile, utilizzando la media aritmetica del consumo dell’impresa calcolata sugli ultimi tre anni, e tenendo eventualmente conto dell’intensità degli scambi a livello internazionale.  In altre parole le imprese in questione sono identificate non solo sul consumo assoluto dei vettori energetici, ma anche in base all’incidenza del costo dell’energia sul proprio volume complessivo d’affari. Per queste realtà è obbligatoria la diagnosi energetica. “Rispetto al fatto che prima di dare agevolazioni bisogna imporre il risparmio e l’efficienza energetica – ha spiegato in aula Sanna -, leggendo la norma troviamo che noi, a chiunque voglia prendere un euro di agevolazione, imponiamo la diagnosi energetica degli impianti. Non regaliamo nulla ma additiamo a tutti la sfida del produrre con meno energia dando agevolazioni con un sistema diverso da quello di oggi. Oggi il sistema è vecchio di vent’anni: chi più consuma meno paga. Da domani non sarà così”.

 

Aste tecnologicamente neutre per le rinnovabili

Ma novità arrivano anche sul fronte dei meccanismi di supporto alle energie rinnovabili. Un secondo emendamento, anche questo a prima firma Benamati, apre le porte alle prime aste tecnologicamente neutre per gli impianti a fer. La modifica, aggiunge l’onorevole Sanna, “ha il valore di sbloccare la possibilità per il nostro Paese di rifinanziare le fonti rinnovabili in maniera intelligente e più efficiente rispetto a ciò che facciamo oggi, introducendo il principio della neutralità tecnologica dove lo Stato vorrà introdurlo che vuol dire: non mi fisso su una modalità di produzione di fonte rinnovabile ma metto a gara e faccio competere la migliore tecnologia, possibilmente italiana, in questo campo”.

 

Cosa prevede l’emendamento:

«La produzione di energia elettrica da impianti di potenza nominale fino a un valore, da stabilire coi decreti di cui al comma 5, differenziato sulla base delle caratteristiche delle diverse fonti rinnovabili, comunque non superiore a 5 MW elettrici per gli impianti eolici e a 1 MW elettrico per le altre fonti rinnovabili, ha diritto a un incentivo stabilito sulla base dei seguenti criteri:
a) l’incentivo è diversificato per fonte e per scaglioni di potenza, al fine di favorire la riduzione dei costi;
b) l’incentivo riconosciuto è quello applicabile alla data di entrata in esercizio sulla base del comma 5.»;
b) al comma 4, lettera c), le parole: «a un contingente di potenza da installare per ciascuna fonte o tipologia di impianto» sono sostituite dalle seguenti: «a contingenti di potenza, anche riferiti a più tecnologie e specifiche categorie di interventi».

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