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Sistemi di accumulo e rete elettrica, l’AEEG approva la delibera

Sistemi di accumulo e rete elettrica, l’AEEG approva la delibera

 

(Rinnovabili.it) – Un altro passo è compiuto sul fronte dell’energy storage. L’Autorità per l’energia AEEGSI ha pubblicato sul proprio sito web le prime disposizioni relative all’integrazione dei sistemi di accumulo di energia elettrica nel sistema elettrico nazionale. La delibera 574/2014/R/EEL, frutto della consultazione aperta nei giorni passati, definisce le modalità di accesso e di utilizzo della rete pubblica nel caso di sistemi di energy storage, prevedendo che tali sistemi siano trattati come singoli impianti di produzione programmabile (o come gruppi di generazione di un unico impianto di produzione) e che, ai fini del corrispettivo per la connessione, si applichino le medesime disposizioni previste per gli impianti di cogenerazione ad alto rendimento; in altre parole la delibera definisce “corrispettivi a forfait per le connessioni alle reti in media e in bassa tensione” e “corrispettivi correlati ai costi effettivi e proporzionali alla potenza per le connessioni in alta e altissima tensione”.

 

L’Authory stabilisce anche che se l’energia prelevata dalla rete serve solo per l’alimentazione dei sistemi di accumulo e per quella dei servizi ausiliari di eventuali impianti di produzione, tali prelievi siano valorizzati sulla base del prezzo zonale orario (PO), senza che siano applicate le componenti tariffarie di sistema. In caso contrario invece, andranno applicate le tariffe di trasmissione, di distribuzione e degli oneri generali, valorizzando l’energia a prezzo unico nazionale (PUN). Ne sono esclusi solamente i sistemi connessi alle reti di alta e altissima tensione in cui – fermo restando l’applicazione delle componenti tariffarie – l’energia sarà legata al prezzo zonale orario. Da ultimo la delibera avvia un censimento su tutti i sistemi di accumulo per i quali è già stata presentata la richiesta di connessione per verificarne l’impatto sul sistema elettrico e ricorda che l’istallazione di tali impianti non è operativamente compatibile con gli incentivi del Conto Energia nel caso di impianti fotovoltaici fino a 20 kW in scambio sul posto.

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