Spanedda: "I Comuni possano proporre un'istanza alla Regione per raggiungere un’intesa qualora sia necessario realizzare un impianto FER all'interno di un'area individuata come non idonea"

Non tutti i no a priori definiti dalla Legge sarda Aree idonee alle rinnovabili sono destinati a rimanere tali. La normativa regionale – al momento impugnata dal Governo – concede ai Comuni un po’ di libertà d’azione. Definendo un percorso con cui semplificare e accelerare la promozione di impianti anche in aree non idonee.
Per aiutare gli enti locali ad orientarsi in questo nuovo iter, la scorsa settimana la Giunta Todde ha approvato linee guida dedicate. Il documento supporta i Comuni nella presentazione delle istanze e nell’utilizzo dell’istituto della “Intesa” con l’Amministrazione regionale.
Rinnovabili in aree non idonee, cosa prevede la Legge della Sardegna?
L’articolo 3 del provvedimento introduce la possibilità per i Comuni – previo dibattito pubblico – di proporre un’istanza diretta alla realizzazione di un impianto FER all’interno di un’area individuata come non idonea. Domanda finalizzata al raggiungimento di un’intesa con la Regione.
Recita il testo:
3. L’istanza deve essere accompagnata, oltre che da uno studio di fattibilità che identifichi e valuti le alternative progettuali o dal documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP), qualora non siano disponibili progettazioni di maggiore dettaglio, da una Relazione generale, che motivi la deroga al divieto di installazione nelle aree non idonee con particolare riferimento all’utilità pubblica in termini di ricadute socio economiche e di sviluppo locale del relativo progetto e alla luce degli obiettivi di transizione energetica, di promozione delle fonti rinnovabili e di contenimento dei costi energetici nel rispetto delle peculiarità storico-culturali, paesaggistico-ambientali e delle produzioni agricole. L’istanza, qualora la realizzazione dell’intervento necessiti di una variante allo strumento urbanistico comunale, è accompagnata da apposita Relazione urbanistica corredata dalla rappresentazione grafica dello strumento urbanistico nella versione vigente e in quella variata.
4. L’istanza per il raggiungimento dell’intesa è proposta all’Assessorato competente in materia che secondo le procedure della Conferenza di servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, convoca i soggetti competenti ad esprimersi in relazione alla presenza di aree non idonee. Non trovano applicazione le previsioni riferite alle ipotesi di assenso tacito. I risultati del Tavolo tecnico sono trasmessi alla Giunta regionale che delibera sull’esito dell’intesa[…]
5. In caso di perfezionamento dell’intesa, il proponente potrà presentare istanza per la realizzazione dell’intervento nell’ambito del regime autorizzativo previsto per le aree ordinarie e, qualora l’intervento ricada all’interno del Piano paesaggistico regionale – Primo ambito omogeneo, la procedibilità della variante urbanistica anche qualora il comune non abbia ancora proceduto all’adeguamento dello strumento urbanistico comunale al piano paesaggistico regionale.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall’approvazione della presente legge, con propria deliberazione, definisce i criteri e le procedure del dibattito pubblico e le modalità di coinvolgimento delle popolazioni interessate nonché i criteri di istruttoria e di valutazione delle istanze.
Linee guida per la presentazione di istanze
In questo contesto le Linee guida per la presentazione di istanze rappresentano uno strumento fondamentale. Spiega l’assessore degli Enti locali e Urbanistica, Francesco Spanedda “L’utilità pubblica del progetto FER, che deve comportare ricadute socio economiche e di sviluppo locale, è condizione necessaria perché l’istanza di deroga venga valutata positivamente”.
Il documento definisce le modalità di elaborazione della proposta di “Istanza di Intesa e quelle di conduzione del dibattito pubblico e consultazione popolare. Riportando anche criteri di valutazione e conclusione della procedura di Intesa. La Giunta terrà conto del contesto sociale, economico (ricadute occupazionali, sviluppo di attività locali, ecc), territoriale, storico-culturale. E ovviamente energetico: ossia quanto l’impianto in questione contribuisca al contenimento dei costi energetici locali, pubblici o privati, e all’autoconsumo.
“La tutela del patrimonio storico-culturale, paesaggistico e ambientale della Sardegna – ha aggiunto Spanedda – è sempre stato e resta obiettivo dell’attuale amministrazione, che si accompagna alla necessità di tracciare una transizione energetica realmente al servizio della comunità. Ecco perché abbiamo pensato all’istituto dell’intesa come strumento di conciliazione tra la non idoneità di un’area ad accogliere impianti FER e l’utilità pubblica sostenuta dai Comuni”.