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Resilienza del sistema elettrico: gli incentivi alla rete

Resilienza del sistema elettrico

 

 

Come premiare gli interventi d’incremento della resilienza del sistema elettrico

(Rinnovabili.it) – Un nuovo sistema di premi e penalità che stimoli gli interventi dedicati alla resilienza del sistema elettrico italiano. Su questo sta ragionando l’ARERA che pubblica oggi un documento di consultazione contenente gli orientamenti finali sul tema. Con l’aumento della frequenza e dell’intensità degli eventi meteorologici estremi, il comparto energetico deve poter dimostrare di resistere alle sollecitazioni esterne. In altre parole i sistemi devono esser capaci di “ritornare velocemente nella situazione iniziale dopo aver subito una perturbazione”, che si tratti di piogge intense, alluvioni, ondate di calore e siccità o “semplici” cadute d’albero (leggi anche Eventi climatici estremi: i 10 maggiori pericoli in Europa).

Da regolamento, tutte le imprese di distribuzione elettrica in Italia devono dotarsi di un piano resilienza con orizzonte triennale, inviando all’Authority ogni informazione a riguardo. I piani devono incrementare sia la tenuta alle sollecitazioni che la capacità di ripristinare il servizio anche in condizioni di emergenza.

Affinché non si manchi l’obiettivo, l’ARERA propone alcune opzioni per promuovere, anche con nuovi strumenti regolatori, l’incremento della resilienza del sistema elettrico. L’idea alla base del nuovo meccanismo incentivante gioca sul binomio “premi-penalità”.

 

Nel dettaglio, l’idea è di orientata è quella di riconoscere ad ogni impresa un “bonus” per ogni intervento dedicato, presente nelle Sezioni resilienza dei Piani di sviluppo, applicando una logica di sharing del beneficio netto dell’intervento (differenza tra benefici stimati nel Piano e costi effettivi). “Il premio – si legge nel documento – potrebbe essere pari al 20% del beneficio netto effettivo di ciascun intervento con benefici superiori ai costi, che si concluda nel rispetto dei tempi previsti per la sua realizzazione e che non sia stato escluso in via preliminare dall’ambito del meccanismo”. Un ritardo di un semestre rispetto alla scadenza originaria di realizzazione dell’intervento comporterebbe la perdita del premio che diventerebbe invece un malus con rinvii più lunghi: due semestri di ritardo comporterebbero una penalità dell’ordine del 10-15% del costo; tre semestri, il 25-30% del costo; oltre i 18 mesi, una penalità del 40-50% del costo.

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