Rinnovabili

FER: costi sbilanciamento, il Tar non sospende la delibera AEEG

Il Tar Lombardia ha respinto con ordinanza n. 1568/2012 del 15 novembre una richiesta di sospensiva della delibera Aeeg 281/2012 che impone anche agli impianti per la produzione di elettricità da Fer di contribuire alla copertura dei costi di sbilanciamento.

Tale delibera è nata, come affermato nel comunicato stampa dell’Autorità, per creare maggiore responsabilizzazione dei produttori da impianti  alimentati da fonti rinnovabili non programmabili anche attraverso il trasferimento ai produttori stessi di parte dei costi di sbilanciamento ad essi imputabili e per ovviare all’esigenza di scongiurare situazioni di potenziale criticità per le infrastrutture di rete e il servizio di dispacciamento, in un contesto di forte aumento degli impianti da fonte rinnovabile intermittente. Da qui la necessità di modifiche incisive nella gestione della rete e di un’evoluzione della regolazione del dispacciamento tale da garantire la sostenibilità dello sviluppo di queste fonti e una loro maggiore e più efficiente integrazione nel sistema elettrico nazionale.

 

La delibera è stata oggetto di numerosi ricorsi (tra i ricorrenti ci sono le maggiori associazioni Aper, Anev e Assosolare e diversi operatori singoli).

La terza sezione del Tribunale amministrativo lombardo, nel respingere la richiesta di sospensiva, ha affermato che “la nuova disciplina persegue la finalità di promuovere una maggiore responsabilizzazione degli utenti del dispacciamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili ed un’equa ripartizione dei costi generati, affinché non ricadano solo sui consumatori di energia elettrica“…”

Vi è anche una presa di posizione che anticipa forse la sentenza di merito in quanto nell’ordinanza si legge: “ad un primo esame, non sembra irrazionale la scelta dell’Autorità di porre a carico degli operatori che producono energia da fonti rinnovabili, non programmabili, i costi per sbilanciamenti derivanti da immissioni in eccesso o in difetto rispetto ai programmi“.

Secondo il Tar non vi sarebbe motivo di sospendere il provvedimento considerato che “il danno rappresentato si configura come danno economico e come tale, può essere agevolmente ristorato, in caso di eventuale accoglimento del ricorso, anche in considerazione della possibilità di una rapida trattazione del ricorso nel merito“. L’udienza di merito è stata fissata al 7 maggio. (M.G.L.)

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